I primi due secoli della storia di Firenze, v. 2
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Title: I primi due secoli della storia di Firenze, v. 2
Author: Pasquale Villari
Release date: May 11, 2015 [eBook #48934]
Most recently updated: October 24, 2024
Language: Italian
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*** START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK I PRIMI DUE SECOLI DELLA STORIA DI FIRENZE, V. 2 ***
I PRIMI DUE SECOLI
DELLA
STORIA DI FIRENZE
RICERCHE
DI
PASQUALE VILLARI
VOL. SECONDO
ED ULTIMO
IN FIRENZE
G. C. SANSONI, EDITORE
1894
PROPRIETÀ LETTERARIA
Tip. di G. Carnesecchi e figli, Piazza d'Arno, 1
CAPITOLO VII[1]
LA FAMIGLIA E LO STATO NEI COMUNI ITALIANI[2]
I
È certo che non si potrà mai scrivere una vera storia nazionale
d'Italia, se prima non saranno pubblicati, esaminati, studiati, con
dottrina storica e giuridica ad un tempo, gli Statuti e le leggi dei
nostri Comuni. Questo fu un desiderio espresso prima dall'illustre
Savigny, e dopo di lui da molti Italiani, senza essere stato ancora
pienamente soddisfatto. Lo studio degli Statuti e delle leggi ci
farebbe conoscere il diritto pubblico dei Comuni, e porrebbe sotto
i nostri occhi un quadro chiaro e preciso delle loro politiche
istituzioni, che noi ancora intendiamo assai poco. Ma, quello che non
è di certo meno importante, ci farebbe conoscere del pari il nostro
antico diritto civile, nel quale, secondo la opinione di molti dotti,
fra cui citerò Francesco Forti, si trovano le origini del moderno
diritto, i germi di molte disposizioni giuridiche, che noi accettammo
piú tardi dal Codice francese, come cosa nuova.
Il diritto pubblico e privato hanno fra loro un'attinenza maggiore
assai di quel che molti sembrano credere; l'uno ci apre a vicenda
la piú chiara e precisa intelligenza dell'altro. La società, lo
Stato nascono dalla famiglia, e a lor volta agiscono su di essa e la
modificano. Chi vuol trovare adunque la vera chiave delle istituzioni
politiche, quando esse spontaneamente si svolgono in un paese, non
deve dimenticare la costituzione della famiglia, nella quale sono le
prime origini del diritto civile, a cui si collega piú o meno anche il
diritto pubblico. Spesso, è vero, noi vediamo un popolo accettar da un
altro le leggi civili, senza mutare le proprie istituzioni politiche,
o viceversa; spesso anche la forza straniera impone d'un tratto le une
o le altre. Ciò ha fatto credere a molti che esse non abbiano fra loro
il legame che veramente hanno. Ma questi casi non risguardano quello
svolgimento naturale e spontaneo del diritto, del quale ora parliamo.
In esso la politica e la giurisprudenza, lo Stato e la famiglia sono
strettamente connessi.
Piú volte noi vediamo nella storia fiorentina scoppiare ad un tratto
rivoluzioni politiche, che sembrano inaspettate; studiandole però da
vicino, ci accorgiamo che esse accusano profondi mutamenti sociali,
già di lunga mano apparecchiati, i quali, invisibili dapprima, sono
poi divenuti cosí generali, da apparire come improvvisi agli occhi
di tutti, ed esser causa di riforme politiche. Cosí è che il diritto
privato, il quale accompagna sempre i movimenti sociali, e muta
con essi, ci fa non di rado scoprire le origini, spiegare l'indole
propria e la necessità inesorabile delle rivoluzioni, prima ancora che
avvengano. L'averne generalmente trascurato lo studio nella storia
d'Italia, è stato perciò un gran danno. Niuno crederebbe oggi di
poter fare la storia politica di Roma, senza punto occuparsi della
sua giurisprudenza. Eppure abbiamo mille volte scritto e riscritto
la storia delle nostre repubbliche, senza occuparci della loro
legislazione civile e penale.
Un tale lavoro presenta, in vero, grandissime difficoltà, perché
la nostra storia è soggetta, nel Medio Evo, ad una serie di vicende
sempre rapide, sempre diverse. Le repubbliche sono per numero infinite;
ogni provincia italiana, ogni brano di terra si divide e suddivide
in Comuni, ciascuno dei quali ha la sua propria storia, ed una forma
politica che di continuo muta. E gli Statuti rendono fedele immagine
di questa perenne mutazione. Nei loro margini troviamo le varianti
e correzioni d'anno in anno registrate, spesso formulate dopo che
furon prima insanguinate le strade della città. Quando le postille
o correzioni sono arrivate ad un certo numero, si fa una nuova
compilazione dello Statuto, e anche di queste se ne trova un gran
numero. Gli ufficiali _statutarî_ hanno incarico di apparecchiare,
di tempo in tempo, le nuove e continue modificazioni, che vengono
poi approvate nei Consigli del popolo. Cosí ci segue qualche volta,
che apriamo lo Statuto compilato in un dato anno, e vi troviamo
minutissimamente descritte le attribuzioni d'uno dei primi magistrati
della Repubblica; guardiamo alle postille, e queste attribuzioni
sono già mutate; pigliamo la nuova compilazione dello Statuto, ed il
magistrato stesso piú non esiste. Come fare allora, per dare una giusta
idea della forma politica d'un tal municipio? Non v'è altro modo che
raccogliere da tutti i suoi Statuti, la storia della costituzione nelle
sue forme successive. Bisogna, in una parola, riconoscere che non siamo
in presenza d'una istituzione cristallizzata, immobile, immutabile;
ma che sotto i nostri occhi è invece un organismo vivente, il quale si
svolge secondo una legge determinata. Questa legge sola è costante; è
dessa che dobbiamo cercare, perché essa sola ci può svelare il mistero,
e darci idee precise.
Se ci rivolgiamo poi dal pubblico al privato diritto, le difficoltà
crescono invece di scemare. Quando noi leggiamo questa parte, che non
è certo la meno importante dello Statuto, ci accorgiamo che in essa
sono unite molte legislazioni diverse, spesso anche contradittorie, le
quali s'intrecciano e si combattono. La _mèta_ e la dote, il mundio
e la tutela, il testamento ed il patto successorio, il guidrigildo,
il _morgengab_; diritto longobardo, romano, feudale, canonico, sono
in presenza, coesistono in proporzioni sempre diverse. E queste varie
legislazioni agiscono l'una sull'altra, alterandosi a vicenda: nel
diritto romano filtrano continuamente disposizioni, che dobbiamo
attribuire al diritto longobardo, il quale poi è profondamente
alterato, mutilato, castrato, come dice il Gans, dal romano. Quale è
dunque il concetto che domina in siffatto impasto di leggi diverse?
V'è egli un principio nuovo, originale, che assimila gli elementi
eterogenei e costituisce un nuovo diritto? Quale è desso? Ecco il
difficile problema, che il Savigny c'incoraggiava a risolvere, e che
noi ancora non abbiamo risoluto. Se però il problema non è risoluto,
la sua importanza è oggi ammessa da tutti; molti lavori, molte
pubblicazioni, alcune delle quali importantissime, si sono fatte.
Qualche osservazione si può finalmente esporre.
La costituzione della famiglia e le sue relazioni con lo Stato, sono
come il centro principale intorno a cui si debbono aggirare le nuove
ricerche, e formano anche il soggetto di questo breve e sommario
lavoro. La soluzione d'un tale problema richiede, innanzi tutto, un
esame accurato delle varie forme che assunse la famiglia nelle diverse
legislazioni che si successero in Italia, per venir poi a vedere
come dalla riunione di queste varie forme ne risultò un'altra non
poco diversa. La prima questione che si presenta, risguarda perciò
le condizioni in cui erano il diritto e la famiglia romana, quando
vennero fra noi i barbari. Trattandosi di Comuni italiani, è ben
naturale che la giurisprudenza di Roma sia quella che mise piú tenaci
e profonde radici nella società, e che la storia delle nostre leggi
trovi in essa la sua prima origine. Noi siamo quindi costretti a fare
una digressione, che parrà in sul principio oziosa, ma ci aiuterà poi
a meglio comprendere la società nuova, che si anderà formando. Oltre
di che lo studio del diritto romano fu soggetto di tante e cosí dotte
ricerche, che possiamo venire a conclusioni certe, le quali, ponendo
in evidenza lo stretto legame della famiglia romana con la società
politica che ne derivava, ci aiuteranno a trovare la via da seguire,
per ritrovare questo medesimo legame nella storia italiana.
II
Chi dice diritto romano, dice due parole solamente; ma chi studia
le _Pandette_ s'accorge che esse sono la sintesi d'un lungo lavoro
precedente, un'ultima forma di giurisprudenza, che non si può
ben capire, senza l'analisi di tutti gli elementi storici che la
prepararono e la costituirono. E allora subito la storia del diritto
romano si trasforma come in una storia di molte legislazioni diverse,
le quali si succedono di tempo in tempo. Dalle XII Tavole fino a
Giustiniano, questo diritto non s'arresta un'ora sola nel suo continuo
svolgimento. Anche nel Medio Evo, quando glossatori e commentatori
lo studiavano con religiosa devozione, nelle raccolte compilate a
Costantinopoli, e non volevano far altro che riprodurlo fedelmente
e diffonderlo; anche allora esso si trova nelle loro mani alterato,
senza che se ne avvedano, trascinati come sono dai tempi mutati e
dai nuovi bisogni sociali. Solo nel secolo XV si può dire che questo
storico svolgimento cessi del tutto fra noi, e che il diritto romano
divenga piú che altro un soggetto di erudite ricerche. Apparisce allora
manifesta la storia e la vita propria d'un nuovo diritto moderno,
il quale ha già una sua forma indipendente, sebbene anch'esso, in
parte non piccola, derivi dal romano, che perciò continua ad avere un
grandissimo valore e si studia anche oggi da noi con ardore, ma con uno
scopo assai diverso da quello che si aveva nel Medio Evo. Si tratta ora
di conoscere un monumento immortale dell'antica sapienza, di formare
con esso la nostra educazione giuridica, di meglio intendere i nostri
codici, di contemplarlo nelle sue successive manifestazioni, ricercando
la legge che le regola. Questa legge infatti, appena che fu trovata,
gettò una luce nuova sulla storia di tutto il diritto romano; perché
si vide che essa lo dominò sempre, senza interruzione, in maniera da
fargli prendere un carattere cosí costante e continuo nelle sue varie
trasformazioni, che quella apparente successione di legislazioni
diverse si mutò di nuovo ai nostri occhi, sí che ci sembra ora di
assistere come all'evoluzione d'una stessa idea, allo svolgimento
progressivo d'un'opera della natura.
Tutto questo cammino, questa evoluzione fu il risultato di due forze,
di due elementi diversi. A Roma v'era stato in origine un diritto, il
vero e proprio diritto dei Quiriti, del quale troviamo gli avanzi nelle
XII Tavole, severo, ristretto, pieno di formole, la cui osservanza,
tenuta come sacra, era affidata ad un piccolo numero di cittadini,
di cui la scienza era occulta e l'autorità era sanzionata dalla
religione. Il piú piccolo errore nella forma annullava il piú giusto
diritto, e quando la legge non determinava la formola da osservare,
mancava ogni efficace azione giuridica. Il dolo, l'inganno non potevano
sciogliere un contratto, se la formola che doveva legare era stata
una volta pronunziata: _Ut lingua nuncupassit ita ius esto_. Schiavo
delle forme, il giudice non poteva ascoltare la voce della morale
e della buona fede; il piú giusto lamento lo trovava indifferente,
se non era appoggiato ad un testo di legge. Il difensore non osava
muovere un passo, se non era continuamente guidato dal legislatore,
perché ogni forma giuridica era inviolabile e sacra, e la scienza
del diritto, fatta monopolio del Collegio dei Pontefici, il corpo piú
aristocratico e conservatore che fosse in Roma, divenne una specie di
scienza occulta. Eppure questo carattere, in apparenza cosí ristretto
e pedantesco, fu quello appunto che dette la sua gran forza alla
legge in Roma. Liberato per la prima volta il diritto da ogni elemento
estraneo, proprio della morale o della buona fede, esso divenne fermo
ed inesorabile. Chi aveva in suo favore la legge, era sicuro di vederla
prontamente eseguita: nella storia non s'incontra mai una sanzione e
riparazione legale cosí pronta e sicura come quella che aveva luogo
a Roma. Ad Atene, infatti, dove le leggi erano piú filosofiche, e la
coscienza popolare giudicava, ricercando le intenzioni, disprezzando le
formule, mirando alla sostanza, l'arbitrio facilmente signoreggiava,
e il diritto non ebbe mai la fibra ferrea e tenace della romana
giurisprudenza.
Se non che, col mutare dei tempi, ogni cosa mutava in Roma. Questa
giurisprudenza, rispettata come sacra, che il Vico chiamò _tutta di
formole, tutta di umani parlari_, era propria d'un popolo rozzo e
primitivo. Ai tempi di Cicerone le idee erano già tanto mutate, che
egli, nella sua orazione pro Murena, fece la piú amara satira d'una
scienza divenuta ai suoi occhi ridicola: _res enim sunt parvae,
prope in singulis literis atque interpunctionibus occupatae_. Egli
la riteneva perciò un'impostura dei sacerdoti, i quali ne volevano
soli far monopolio. Aveva ragione o torto? Il Vico, esaminando una
tal questione, dimostrò come Cicerone si fosse ingannato. Questi ed
i suoi contemporanei, egli disse, vivevano in tempi troppo culti,
per comprendere la primitiva e rozza giurisprudenza; essi non ne
intendevano piú il vero significato, e giudicavano le leggi antiche
colle idee e i principi d'una età nuova. Un tale concetto, messo
in luce la prima volta nella _Scienza Nuova_, fu poi da molti altri
accolto, e venne sempre piú confermato che il primitivo diritto di
Roma non fu un artificio di pochi dotti, ma un prodotto spontaneo e
necessario del popolo in mezzo a cui nacque.
Dapprima il costume, chiaramente distinto dal diritto già formulato e
scritto, ne temperò la troppo dura rigidezza. La buona fede e l'equità,
non curate, respinte dalle leggi, trovarono la loro sanzione nei
costumi; ebbero i loro tribunali propri, e furono sempre rispettate,
perché il magistrato, a cui ne era affidata la tutela, pronunziava
una sentenza, non legale, ma morale, che aveva però la sua grande
efficacia, come genuina espressione della pubblica opinione. La sua
condanna non costringeva, è vero, colla forza, ma portava l'infamia,
ed egli poteva da ultimo menar l'accusato dinanzi al popolo, giudice
e legislatore supremo. Piú tardi però i costumi si corruppero,
e non bastarono piú a tutelare la pubblica fede e la morale, che
furono costrette a cercare un asilo ed una sanzione nel diritto,
cominciando cosí, a poco a poco, ad alterarne il primitivo carattere.
La sostanza prevalse allora sulla forma, l'equità sull'antico testo
di legge, la intenzione dei contraenti sulle parole pronunziate per
errore: il diritto divenne piú morale, a misura che i costumi furono
piú corrotti. Questa trasformazione, cominciata assai lentamente,
fu poi accelerata dalle nuove condizioni della Repubblica, nella
quale avvenne qualche cosa che si può paragonare a ciò che seguí
nella storia della scienza, verso il principio del secolo XVII. I
vari Stati d'Europa, colle loro diverse leggi, avendo stretto nuove
relazioni, si videro allora nella necessità di ritrovare alcune norme
di diritto comune, e cosí sorse con Ugo Grozio, quella che si chiamò
la scuola del Diritto Naturale. Non nella scienza, ma nella pratica
del diritto, seguí lo stesso a Roma. A misura che il dominio della
Repubblica si stendeva nell'Italia, aumentavano le sue relazioni coi
popoli vicini, nelle cui leggi prevalevano i principi piú filosofici
e meno severi della giurisprudenza greca. Non era possibile imporre
a tutti, senza alterarlo, il rigido diritto dei Patrizi romani. Si
formò quindi e crebbe rapidamente un nuovo diritto, comune, naturale,
piú largo, che si chiamò _delle genti_, a differenza dell'altro,
che fu detto _civile_. _Ius gentium est quod naturalis ratio inter
omnes homines constituit_. Esso non veniva però dedotto da principi
filosofici sull'umana natura, come nel secolo XVII il diritto naturale
propriamente detto; nasceva invece, per necessità pratica, dalle
nuove relazioni dei Romani coi popoli italici; era alimentato dai
principî della greca giurisprudenza filtrata nell'Italia meridionale;
rispondeva ai nuovi bisogni di Roma stessa, e pigliando il posto che
prima tenevano i costumi nei giudizî romani, crebbe accanto al diritto
dei Patrizi, e continuò lungamente insieme con esso. Cosí vi furono a
Roma due diritti. E quindi si ebbero da un lato giudici e giudizî che
restarono fedeli al vecchio formalismo; dall'altro giudici e giudizî
che tennero conto dell'equità, della buona fede, sostituendo quasi
l'ufficio del Censore. Il continuo e progressivo avanzarsi del diritto
delle genti, l'azione che le due giurisprudenze esercitarono l'una
sull'altra, per confondersi finalmente in una sola, nella quale il
vecchio formalismo romano andò perdendo la sua rigidezza, e il diritto
d'equità, incorporandosi col civile, andò pigliando forme piú regolari
e determinate, sono conseguenza della legge che domina la vita e la
storia del diritto romano, si può dire anzi che la costituiscano. Esso
si è formato e diffuso nel mondo, ereditando dagli antichi Quiriti
uno scheletro di ferro, e dal contatto cogli altri popoli, dai germi
che cosí poté assimilarsi della cultura greca, ereditando uno spirito
piú generale, piú largo, piú umano. In tal modo raggiunse quella sua
forma matematica e filosofica ad un tempo, e sembrò che divenisse il
diritto universale per eccellenza, quasi il fondamento necessario
di tutte le legislazioni. Il Pretore fu colui che promosse questo
giuridico connubio; rappresentò lo spirito nuovo e lo spirito vecchio,
allargando l'antico diritto con le eccezioni di equità, la quale egli
rese piú severa, sottoponendola alla procedura tradizionale. Questo in
sostanza è ciò che ebbe luogo nei costumi, nelle lettere, in ogni cosa.
La fusione della cultura greca e della romana è la storia del mondo
antico.
III
E ciò, come è naturale, si riscontra anche nella storia della famiglia,
dalla quale scaturisce in gran parte il diritto civile. Chi infatti
guarda la primitiva famiglia romana, vi ritrova subito la base su cui
si costituí poi la futura grandezza giuridica e politica di Roma. La
famiglia è sacra; il padre è padrone dei beni, della libertà, della
vita cosí della moglie, come dei figli. Egli è sacerdote, giudice,
arbitro supremo: moglie, figli, nipoti formano con lui una stessa
associazione, una sola persona giuridica, da esso rappresentata. La
donna può essere venduta, uccisa, rivendicata in giudizio, come una
schiava; libera appena dalla tirannia paterna, ricade sotto quella
degli agnati, e la sua incapacità giuridica l'accompagna per tutta
la vita. Ma i primitivi costumi temperano per modo questa dura legge,
che non si trova nell'antichità un altro popolo, il quale abbia uguale
ossequio alla santità della famiglia, uguale rispetto alla donna. Il
matrimonio è chiamato: _consortium omnis vitae, divini et humani iuris
communicatio_. Il divorzio per parte del marito (_repudium_) non è
proibito dalla legge; ma colui che ripudia la moglie, è disonorato
dal Censore, scomunicato dal sacerdote, ed in cinque secoli di rado
se ne trova qualche esempio. In Grecia si trovano ancora tracce della
poligamia orientale, ma in Italia la monogamia è antica quanto Roma.
I figli naturali non formano mai parte della famiglia, sebbene si
possano legittimare. L'adozione è un atto solenne, la cui moralità è
affidata alla sorveglianza del Pontefice, custode della santità della
famiglia, ed è sottoposta alla sanzione del popolo. La donna non si
vede in piazza, fra le riunioni popolari; ma nella casa è _domina_,
e cosí la chiama il marito. L'_atrium_ è il centro e santuario della
casa. Ivi si radunano parenti, amici e stranieri; ivi è il focolare
domestico, con l'altare degli Dei Lari, e gli oggetti piú sacri della
famiglia; il letto nuziale; le immagini degli avi, calcate in cera sul
volto degli estinti; la rócca; il fuso della matrona; il forziere in
cui sono i registri e i denari della casa. E tutto ciò è affidato alla
custodia e direzione della madre di famiglia, che sacrifica col marito,
e con lui amministra il patrimonio comune: essa veglia ai lavori
domestici, all'educazione dei figli. Negli annali e nelle leggende di
Roma, il nome di una qualche eroina, come Virginia o Lucrezia, è sempre
congiunto alle glorie maggiori della Città Eterna: non cosí in Grecia.
Quando i Romani fondarono e santificarono la famiglia, essi posero la
prima pietra del Campidoglio.
Ma per mantenere sempre stretto e compatto questo nucleo primitivo
della società romana, la legge deve vegliar sempre con gelosa
accortezza, e moltiplicare le sue prescrizioni. Bisogna tenere unita
la proprietà di famiglia quanto piú lungamente e piú rigorosamente
si può. Il padre ne è il padrone e l'arbitro; ma alla sua morte, il
patrimonio si divide in parti uguali tra i figli e le figlie. L'unità
della famiglia allora deve essere protetta, difesa dalla legge, perché
il pericolo maggiore le viene dalla donna, che, andando a marito,
porta fuori di casa la proprietà domestica. Essa viene quindi dalla
legge sottoposta ad una continua tutela, che le impedisce di disporre
ad arbitrio de' suoi beni. Morto il padre, la donna cade sotto la
tutela degli agnati. I giureconsulti del tempo di Cicerone, quando
s'era, come notò il Vico, perduto il vero significato del primitivo
diritto romano, credevano che questa tutela fosse su di lei stabilita
a cagione della sua fragilità, _propter sexus infirmitatem_. Ma Gaio
notò l'errore d'una tale opinione, che egli chiama volgare e speciosa,
dichiarando che la tutela era stabilita invece nell'interesse degli
agnati; affinché la donna, di cui erano eredi presuntivi, non potesse
alienare, diminuire l'eredità, o in qualunque modo defraudarli.[3]
Fino a che la donna restava sotto la tutela paterna, essa non aveva
ereditato ancora, e la legge le permetteva perciò di assumere obblighi
giuridici; ma alla morte del padre, ereditava, e cominciava quindi
per la famiglia il pericolo; laonde allora appunto essa cadeva sotto
la tutela degli agnati, suoi eredi, e non poteva piú obbligarsi senza
il loro consenso. La tutela era dunque per gli agnati non solo un
dovere, ma anche un diritto ed una proprietà. Se l'agnato era minore,
incapace o alienato di mente, non perdeva il suo diritto, salvo a farlo
esercitare da un terzo. Il tutore costituiva la dote, che era della
donna; ma il resto del patrimonio di lei doveva restare intatto, per
tornare poi agli agnati della famiglia. Essa non poteva testare, perché
non doveva aver diritto di defraudare la famiglia. Venendo però sotto
la _manus_ del marito, la donna subiva una _capitis deminutio_, entrava
quasi _loco filiae_ in un'altra famiglia, e allora suoi eredi legittimi
essendo i nuovi parenti, la legge le consentiva di testare, perché cosí
poteva, non ostante la nuova parentela, far tornare il patrimonio alla
sua originaria famiglia.
Quando la donna era nella _manus_ del marito, usciva dalla patria
potestà e dalla tutela degli agnati. Pure la gelosia della sua propria
famiglia era tale, che si cominciò ben presto a fare un matrimonio per
semplice consenso, secondo il quale la donna veniva personalmente sotto
l'autorità del marito, senza che questi avesse su di lei la _manus_,
il che gli veniva a togliere la potestà sui beni di lei. In tal modo
essa restava ad un tempo sotto la potestà del padre o degli agnati, e
sotto quella del marito, dal che nascevano collisioni inevitabili, le
quali accelerarono quella che doveva essere, col tempo, la piú profonda
alterazione della famiglia romana: la piena indipendenza della donna.
Ma prima d'arrivare a ciò, i conflitti trovarono, per lungo tempo, un
freno ed un efficace rimedio in un potere mediatore, in una istituzione
di somma importanza: il tribunale domestico. Regolato dai costumi
e non dalla legge, questo consiglio di famiglia si componeva degli
agnati, cognati, propinqui, e qualche volta vi pigliavano parte anche
gli amici. Esso presiedeva agli sponsali, al primo vestir della toga
virile; proteggeva gli orfani; assisteva il capo della famiglia nei
giudizî e nelle condanne, temperandone l'autorità. Secondo la legge,
il padre poteva agire anche senza il Consiglio; ma si esponeva alla
infamia ed alla pubblica disapprovazione del Censore, che, occorrendo,
l'accusava dinanzi al popolo. La donna nubile era sottoposta e
protetta da questo Consiglio. Maritata con la _manus_, usciva dalla
sua famiglia, per far parte d'un'altra; maritata senza la _manus_,
continuava invece ad essere sottoposta al Consiglio, in cui veniva ad
aggiungersi il marito.
IV
Al tempo di Cesare la famiglia romana non è piú quella di prima.
Tutto è mutato: leggi, costumi, idee ed ogni cosa s'avvia a sempre piú
radicale trasformazione. Il diritto delle genti ed il diritto civile
piú rigoroso sembrano divenuti una cosa sola. Il fide-commisso acquista
quasi la forza del legato, e forma come parte del diritto civile; il
contratto verbale, l'antica _stipulatio_, tanto schiava delle formole,
diviene cosí pieghevole da somigliare ad un contratto di diritto delle
genti. Ma piú di tutto è mutata la famiglia. Il focolare domestico
non è piú il tempio della casa. L'_atrium_ è trasformato in una corte
aperta, rallegrata da fiori e limpide fontane, ornata di busti dorati
e di statue, spesso oscene; in essa non si sacrifica piú agli Dei, nel
silenzio e nella castità dei domestici e sacri affetti; l'arricchito
e corrotto patrizio vi riceve i numerosi amici e clienti. L'antica
famiglia, una volta quasi Stato nello Stato, è ora disciolta e come
assorbita dal potere politico: gli agnati si separano; il tribunale
domestico non ha piú forza, o è scomparso; l'autorità paterna, divenuta
meno dispotica, pesa di piú, perché i mutati costumi non la sopportano.
Se il padre disereda il figlio, il giudice cancella il testamento;
se rifiuta il suo consenso al matrimonio di lui, lo Stato l'obbliga
a darlo; se lo punisce con la morte, l'Imperatore lo esilia; egli non
può neppure maltrattare gli schiavi senza essere punito dalla legge,
che è divenuta morale in mezzo alla cresciuta corruzione dei costumi.
La donna, a poco a poco, sfugge alla tutela ed alla _manus_; acquista
finalmente la sua indipendenza. Ma essa, sempre piú libera dalla
famiglia e dai suoi, si trova sempre piú sottomessa allo Stato, e nella
nuova indipendenza, ritrova incapacità nuove, le quali non derivano
piú dal suo essere moglie o figlia, ma dal suo essere donna, e non
sono stabilite nell'interesse della famiglia, ma create a tutela della
fragilità di lei. Ecco perché i nuovi giureconsulti s'ingannarono,
nell'interpretare il significato dell'antica tutela sulla donna.
La dote le è sempre piú garantita, e diviene finalmente quasi una
proprietà inseparabile da lei: non può alienarla, né diminuirla; ne
resta padrona se vedova, se divorziata, se torna nella casa paterna.
Il marito che scopre la moglie in adulterio, non può piú giudicarla e
punirla col consenso del tribunale domestico, nascondendo o soffocando
la vergogna fra le pareti domestiche. Egli deve essere vendicato
dallo Stato, e deve ricorrere al giudice anche per le pene minori.
Il divorzio è divenuto un atto pubblico, assai frequente. La donna,
insomma, non è piú sotto la mano del marito, né sotto la patria
podestà, né sotto la tutela degli agnati, ma è protetta dallo Stato.
Quando la legge richiede ancora un tutore o procuratore, essa può
scegliere un estraneo, che diviene il suo servo, piuttosto che il suo
padrone, fino a che anche quest'ultima ombra di soggezione scomparisce.
Padrona di sé, ella possiede, si arricchisce, fa testamento, si
corrompe; ma la sua dote, garantita e mantenuta intatta dalla legge,
l'accompagna per tutta la vita.
Nondimeno la donna ancora non ha diritti uguali ai maschi, nella
successione. Alla morte del padre, è vero, le viene _ab intestato_
una parte della eredità, uguale a quella dei fratelli; ma in tutti
gli altri casi, le agnate piú prossime vengono dopo gli agnati piú
lontani. La donna non può ora fare per altri alcun atto in giudizio, il
che prima non le era vietato; non può testimoniare; non può impegnarsi
pei debiti altrui. Il Senato-consulto Velleiano stabilisce, con norme
determinate, e in parte rispettate fino ai nostri giorni, che la
donna non può _intercedere_ o sia obbligarsi per altri. Può alienare
in favore altrui, può prendere obbligo diretto, contrarre un debito e
trasmettere il danaro ad altri; ma non può obbligarsi per un altro,
né garantirlo. La sua fragilità, secondo la mente del legislatore,
la lascia accorta abbastanza, per non farle con leggerezza assumere
obblighi diretti, né alienare i suoi beni; ma la espone ad assumere
facilmente obblighi lontani, indiretti, sebbene spesso non meno gravi.
Né con ciò le continue alterazioni della famiglia romana sono ancora
finite. Alle mille cagioni di mutamento se ne aggiunge una nuova col
Cristianesimo, che penetra nell'Impero, nella letteratura, nel diritto,
ed altera ogni cosa. Per esso l'uomo e la donna sono uguali; il padre e
la madre hanno diritti e doveri uguali verso i figli; tutto deve essere
ordinato nell'interesse di questi, quando invece nell'antica legge, i
diritti dei figli erano sottoposti all'interesse della famiglia. E cosí
un nuovo elemento entra nel diritto romano, alterandone il carattere,
già assai mutato dalla filosofia greca e dal dispotismo bizantino. Il
diritto canonico accetta i principi del romano, riconosce l'assoluto
regime dotale, e respinge l'unione dei beni. La donna rimane esclusa da
tutti gli uffici, che gli antichi chiamavano virili; non può obbligarsi
per altri, esercitare arbitrato, intentare un'accusa, né deporre in
giudizio; la sua testimonianza non è valida. Ma dall'altro lato il
diritto romano arriva inesorabilmente alla uguaglianza democratica,
all'equità naturale, ed all'assoluta prevalenza dello Stato. Il
potere pubblico toglie ogni avanzo d'autorità al potere domestico;
la famiglia, direi quasi, politica scomparisce, per riordinarsi
sul principio della reciproca affezione. L'ultimo suggello a queste
alterazioni, è posto dalla celebre legge di successione (Nov. 118 e
127) fatta da Giustiniano, negli anni 543 e 547, la quale, respingendo
ogni privilegio d'agnazione e di sesso, misura i diritti secondo il
grado di parentela, e vuole che sieno reciproci. Inoltre aumenta la
legittima, e alla dote corrisponde una _donatio propter nuptias_,
fatta dal marito, l'una e l'altra inalienabili a vantaggio dei figli.
Il marito non può toccar la dote, neppure col consenso della moglie;
esso ne è un semplice amministratore, e la reciprocità deve essere
perfetta. La moglie non solo è proprietaria della dote, ma ha ipoteca
generale, privilegio d'azione e rivendicazione sui beni del marito.
La madre ha col padre uguali diritti alla successione dei figli, dei
quali è divenuta tutrice legale. Anche il Senato-consulto Velleiano,
che impediva alla donna d'intercedere, viene modificato col medesimo
intento. Giustiniano è molto piú severo contro la intercessione di lei
a profitto del marito, per salvare cosí da ogni pericolo i beni della
donna; ma è invece assai piú indulgente per la intercessione a favore
dei terzi, la quale è valida, se dopo due anni viene rinnovata, se è
fatta per una cagione manifestamente giusta. Questa è anzi la forma
in cui troviamo quel Senato-consulto rispettato in tutto il Medio
Evo. Cosí la reciproca uguaglianza s'è raggiunta; ma l'antica unità
della famiglia s'è disciolta; il nucleo compatto, ferreo della società
romana, è ridotto in frantumi sotto l'azione continua, crescente
dello Stato. In tutte le sue istituzioni Roma poté giungere alla
democrazia ed all'uguaglianza, sacrificando però la piena libertà
individuale, lo svolgimento delle particolari associazioni e della vita
locale all'unità dello Stato. Conciliare questi due elementi, senza
distruggere l'uno a vantaggio dell'altro, sarà il problema d'un'era
novella e d'una civiltà nuova.
Per quanto si possa esaltare la meravigliosa e indisputabile grandezza
dell'opera dei legislatori e dei giureconsulti dell'Impero, raccolta
nel _Corpus iuris_ ai tempi di Giustiniano, è certo che l'antico
e primitivo carattere del diritto romano s'è in essa profondamente
alterato, e che il dispotismo dello Stato, sempre prevalente in Roma, è
divenuto enorme. Il Tocqueville ed altri con lui credono anzi, appunto
perciò, che la grande diffusione del diritto giustinianeo nei popoli
latini, sia stata piú di una volta dannosa alla libertà politica. A
molti una tale asserzione può parere assurda; ma, se è vero che tra il
diritto privato e pubblico v'è uno stretto legame, se è vero che le
ultime alterazioni nel diritto romano furono portate dall'azione del
crescente dispotismo dello Stato, l'asserzione dello scrittore francese
deve pure avere il suo valore.
V
Comunque sia di ciò, è certo che la famiglia, quale noi la troviamo
costituita, anzi indebolita nel diritto giustinianeo, non è tale da
potere, nei secoli di barbarie che si avvicinano, resistere all'urto
violento delle germaniche popolazioni che si avanzano, e molto meno
essere il nucleo ed il germe da cui potrà scaturire la nuova società
del Comune italiano. Negli Statuti, infatti, noi la troviamo assai
diversamente ordinata. L'agnazione ha ripreso il suo ascendente; la
donna è sotto una nuova specie di tutela; e sebbene il regime dotale
sia rigorosamente osservato, mille prescrizioni sono destinate a
mantenere o a far tornare la proprietà nelle famiglie, per serbare
intatta l'unità del patrimonio domestico. Sorge quindi una grave
disputa: questa nuova costituzione della famiglia, che si trova in
una stretta relazione col diritto pubblico dei Comuni, è dessa un
ritorno al diritto anti-giustinianeo, o pure è una conseguenza delle
istituzioni germaniche, del diritto longobardo, nel quale infatti noi
troviamo del pari preferita l'agnazione, e la famiglia piú saldamente
costituita? Gli scrittori italiani, massime gli antichi, seguirono
generalmente la prima opinione; la piú parte dei Tedeschi, che
trovarono imitatori recenti anche fra di noi, la seconda.[4] E cosí
si sono da un lato e dall'altro formulate, sulla costituzione della
famiglia italiana nel Medio Evo, teorie analoghe a quelle sulla origine
dei Comuni.
La persistenza del diritto romano nel Medio Evo, anche quando la
condizione degl'Italiani era piú misera, e tutto pareva sottoposto
alla legge longobarda, fu sostenuta con maravigliosa dottrina ed acume
nell'opera immortale del Savigny. Ed in vero il diritto pubblico, il
diritto penale potevano con qualche facilità totalmente mutarsi, sotto
il dominio dei conquistatori; ma il diritto civile, che era filtrato
per tanti secoli nei costumi, nel sangue romano, che aveva regolato
le molteplici relazioni d'un popolo civile, che soddisfaceva ai suoi
mille bisogni, non sembra che potesse svanire del tutto sotto la spada
dei barbari, che questi bisogni non conoscevano, che queste relazioni
non sempre intendevano. Essi non avevano assai spesso neppur potuto
menzionare nelle proprie leggi queste relazioni, le quali sfuggivano
all'azione di coloro ai quali rimanevano in gran parte ignote o
indifferenti. E quindi una parte di ciò che s'attiene ai matrimonî,
alle successioni, ai contratti dovette assai di frequente continuare
fra gl'Italiani, secondo le consuetudini antiche. E ciò riesce anche
piú facile ad intendersi, quando si pensi che, se il diritto romano
era stato il diritto di tutti nei paesi in cui la conquista romana
aveva messo profonde radici; le leggi barbariche, invece, secondo l'uso
germanico, serbarono sempre un carattere personale, procedevano cioè
col popolo in mezzo a cui erano nate, e non si comunicavano facilmente
agli altri. Infatti, quando per le successive invasioni, si trovarono
in uno stesso paese unite diverse stirpi germaniche, fra di loro
indipendenti, o anche le une sottoposte alle altre, ciascuna riteneva
l'uso della sua propria legge. Pei Romani, invece, il loro diritto
aveva un carattere universale, e però lo comunicavano, l'imponevano
a tutti. Esso era quasi il primo germe della grandezza e civiltà di
Roma, e il diffonderlo era perciò ritenuto come l'ufficio piú sacro del
popolo-re. Quindi è che anche sotto la piú dura oppressione barbarica,
il diritto privato degl'Italiani poteva continuare ad essere il diritto
romano, in tutti quei casi, e non furon pochi, in cui il germanico non
lo abrogò direttamente, non lo sostituí o non lo avvertí.
Ma la presenza di due legislazioni diverse, una imposta dalla forza,
l'altra mantenuta dalla consuetudine; le condizioni profondamente
mutate per la distruzione del vecchio Stato romano: la formazione
di una società nuova dovevano cominciare di necessità una vita, una
storia nuova del diritto italiano. Negli Statuti dei nostri Comuni noi
troviamo in presenza, e quasi in lotta, il diritto romano e il diritto
longobardo, ambedue alterati a vicenda l'uno dall'azione dell'altro.
Ma sotto quale delle mille forme che ha subite, il diritto romano si
trovava fra noi, quando venne come sopraffatto dal germanico? Era la
forma letteraria e filosofica del _Corpus iuris_ di Giustiniano, o
pure la forma anti-giustinianea, meno sistematica, ma pur meno alterata
dalle idee bizantine, e piú consuetudinaria?
Il Savigny dice chiaramente, che le _Pandette_ furono subito mandate
in Italia, e che non appena la potenza dei Goti fu dai Greci fiaccata,
Giustiniano non tardò ad emanare la Prammatica Sanzione (554), con
cui tutto il _Corpus iuris_ venne legalmente proclamato in Italia.
Quindi è, cosí egli prosegue, che le Pandette si trovavano allora
in ogni angolo d'Italia, e da quel momento vi furono accolte con
favore, il diritto giustinianeo essendo piú consentaneo ai bisogni
di questa contrada. E cosí parimente si spiega, secondo lui, perché i
primi comentatori o glossatori italiani si volsero tutti e solo allo
studio del _Corpus iuris_. Ma il lettore si può avveder facilmente,
che in questo punto il Savigny è andato troppo oltre nelle sue
deduzioni. Piú d'una volta, infatti, i documenti l'obbligano ad una
interpretazione forzata, per impedire che contraddicano alla sua tesi.
Egli trova nei documenti ravennati la mancipazione, ma in termini
che a lui sembrano esser solo la nuda e vuota terminologia d'una età
trascorsa. Alcuni atti di vendita lo costringono però a dire, che in
essi v'è realmente un qualche avanzo dell'antica mancipazione. La
_stipulatio_, la fiducia, le forme antiche del testamento sembrano
piú volte avvertirlo, che vi sono nel Medio Evo avanzi visibili d'un
diritto antigiustinianeo; ma egli si studia sempre piú di trovare in
tutto ciò solo i resti di forme antiquate. Molti nuovi documenti però
vennero pubblicati piú tardi, e la questione si ripresentò sempre con
la medesima insistenza. Tutto conduce a riconoscere, come di recente
osservò uno scrittore tedesco assai dotto in queste materie, che la
storia del diritto romano nel Medio Evo va divisa in due periodi ben
distinti.[5] Nel primo esso continuò per consuetudine, e sopravvissero
perciò molte forme anti-giustinianee; nel secondo, assai posteriore,
prevalse invece il diritto giustinianeo, favorito piú tardi dallo
studio letterario delle _Pandette_, per opera dei professori di
Bologna, e solo allora le piú antiche forme scomparvero affatto. Questa
opinione, che è confortata dai documenti, risponde anche all'indole dei
tempi, ai bisogni della società, e viene confermata dai nostri antichi
scrittori e dalle nostre tradizioni letterarie.
Invero, lo stesso Savigny esamina e riconosce tutta l'importanza delle
varie fonti del diritto anti-giustinianeo, diffuse nel Medio Evo. Il
Codice Teodosiano (438) che ebbe allora molta autorità, era appunto
compilazione di giurisprudenza antica. L'editto di Teodorico ostrogoto
(500) è anch'esso una compilazione di diritto romano anti-giustinianeo,
fatta per ordine di quel principe. E se guardiamo in esso alla
costituzione della famiglia, massime alla successione, la troviamo
quale era prima che gli editti imperiali l'avessero intralciata.[6]
Il Breviario di Alarico (_Lex romana Visigothorum_), e il cosí detto
Papiano (_Lex Romana Burgundionum_), posteriori al 500, sono del
pari compilazioni di diritto anti-giustinianeo, e si trovano diffusi
in varie provincie dell'Impero. La famosa _Lex Romana Utinensis,
seu Curiensis_, che sembra essere un rimpasto fatto col Breviario
d'Alarico nel IX secolo, per uso degl'Italiani, nei paesi già dominati
dai Longobardi, presenta i medesimi caratteri. È vero, che tutti
questi monumenti del dritto medioevale sono anteriori a Giustiniano,
ad eccezione della _Lex Romana Utinensis_, e che secondo l'ipotesi
del Savigny, il Breviario d'Alarico sarebbe stato in uso presso i
Franchi, che soli lo avrebbero portato in Italia, dopo la cacciata dei
Longobardi. Cosí stando le cose, noi troveremmo l'antico diritto in
uso fra di noi solamente prima e dopo dei Longobardi; sotto la loro
feroce oppressione, invece, non ne troveremmo nessuna traccia sicura.
Ma è assai difficile supporre, che l'antico diritto consuetudinario
si spegnesse quando appunto la consuetudine poteva salvarlo, e che la
legge romana pigliasse allora la forma piú letteraria giustinianea,
per poi tornar di nuovo a forme piú antiche. Una volta che il
diritto giustinianeo fosse stato davvero accettato nella sua forma
genuina, esso avrebbe dovuto, col progredire della cultura e sotto
il dominio assai meno duro dei Franchi, già piú vicini al viver
dei Latini, andare guadagnando terreno. Il fatto è che, in tutto il
Medio Evo, s'incontrano forme anti-giustinianee, ove piú ove meno
alterate, anche nelle stesse leggi longobarde.[7] E quanto al vedere
i glossatori ricorrere alle _Pandette_ ed a tutto il _Corpus iuris_,
ciò prova solamente che, col risorgere dei Comuni e delle lettere,
essi si rivolsero, come era naturale, alla fonte piú letteraria e piú
autorevole del diritto. Da quel tempo, infatti, non se ne ritrova piú
altra.[8]
Si pensi poi che, quando i Greci vennero in Italia a combattere i Goti,
vi trovarono l'antica consuetudine romana e l'Editto di Teodorico che
la sanzionava; che i Goti furono definitivamente disfatti nel 553;
che nel 568 al dominio dei Greci successe quello dei Longobardi; che
questi ridussero i loro rivali nell'Italia meridionale, donde furono
poi cacciati dai Normanni. Colà il corrotto dispotismo bizantino
riuscí non meno funesto di quello dei barbari, e forse fu la prima
cagione delle molte sventure e del lungo abbandono in cui caddero piú
tardi quelle provincie. Ma poteva un cosí breve ed incerto dominio
bastare a diffondere in Italia il diritto giustinianeo, in modo da
farlo non solo universalmente accettare, ma anche entrare per modo
nei costumi da poter continuare a vivere quando non era legalmente piú
riconosciuto dai barbari? Una tale ipotesi parrà anche meno sostenibile
in tutto ciò che s'attiene alla famiglia ed alla successione, se si
pensa che le riforme fatte in questa parte del diritto da Giustiniano,
a Costantinopoli, non rispondevano certo alle condizioni in cui si
trovava allora l'Italia. Per quanto la filosofia greca si fosse diffusa
tra di noi, lo spirito bizantino non era identico a quello di Roma,
e molto meno erano identiche ora le condizioni delle due società. A
Costantinopoli il dispotismo orientale corrompeva, soffocava la società
nel lusso ed in una cultura troppo raffinata; lo Stato, sostituendosi
a tutto, dava nuovo carattere alle leggi. In Italia, invece, la
società, non meno corrotta, si andava decomponendo, e già cadeva a
brani; l'antica unità, l'antica forza dello Stato s'infiacchivano
sempre piú, e si cedeva sempre piú dinanzi alle aggressioni barbariche.
Da un lato si aveva l'onnipotenza dello Stato, dall'altro invece
cominciava a mancare in esso ogni forza. Fra noi adunque le donne,
i deboli erano naturalmente spinti a cercare rifugio nelle private
associazioni, sopra tutto nel seno della famiglia. E se la forza
naturale delle cose doveva spingere da un qualche lato, determinare
una qualche nuova tendenza, questa non poteva di certo mirare a sempre
piú indebolire la famiglia, per sottometterla alla forza di uno Stato
che andava crollando; ma piuttosto mirare a rafforzarla, perché essa
era l'unica salvaguardia possibile, in mezzo alle rovine che da ogni
lato s'andavano accumulando. È infatti ciò che segue sempre nelle
società barbariche, nelle quali lo Stato non avendo forza, la difesa
dei deboli e la vendetta delle ingiurie restano affidate ai parenti.
E però tanto lo sgominarsi della società latina, quanto l'esempio dei
barbari concorrevano a presentare una forte resistenza alla diffusione
del diritto giustinianeo, massime quando le vecchie consuetudini romane
si trovavano piú consone ai nuovi e crescenti bisogni della società,
ed aiutavano a ricostituire con forza maggiore la famiglia, sempre piú
necessaria al comune benessere. Era questo il solo modo, che potesse
aprire una via a ricominciare da capo il lavoro sociale, avviare piú
tardi ad ordini e ad istituzioni nuove.
Né facciamo noi gran caso della Prammatica Sanzione, perché sappiamo
che tra la promulgazione d'una legge, specialmente per opera di
un governo temporaneo e debole, in una società che precipita nel
disordine, e la pratica attuazione di essa, il suo entrar nei costumi,
corre un grandissimo divario. Anche sotto la Repubblica romana o sotto
l'Impero, bandite che erano le nuove leggi, non perciò le antiche
sparivano a un tratto. E nelle stesse società moderne noi possiamo
osservare la lunga persistenza delle antiche consuetudini, quando esse
rispondono meglio alle condizioni dei tempi. I principî del Codice di
Napoleone furono banditi nelle nostre provincie meridionali durante
il dominio francese, riconfermati poi nelle legislazioni posteriori,
e la eredità doveva perciò esser divisa in parti eguali tra i figli.
Tuttavia nelle Calabrie ed in molte altre di quelle provincie, la
proprietà continua a rimanere anche ora concentrata nelle famiglie,
giacché, per mutuo consenso, uno solo dei maschi prende moglie, gli
altri restano celibi. E per le stesse ragioni, alle donne si dà il
meno possibile, né tutte si maritano, alcune di esse venendo spinte
o forzate a chiudersi in convento. Solo il progresso sociale farà
lentamente attuare davvero i principî della civile uguaglianza,
sanzionata nei codici.
Tutto adunque ci permette di concludere, che il diritto romano
sopravvisse fra di noi alla caduta dell'Impero d'Occidente, ritenendo
per consuetudine molte delle forme che aveva prima della compilazione
del _Corpus iuris_. In questo stato esso venne a contatto col diritto
germanico, e cominciarono le loro mutue alterazioni, per le quali
la famiglia italiana ne uscí costituita in una forma affatto nuova,
insieme col Comune. Fu una lenta trasformazione, con la quale le idee
e le tradizioni latine andarono sempre guadagnando terreno, e a poco
a poco smaltirono o distrussero le leggi e le istituzioni barbariche.
Proclamate finalmente le libertà comunali, incominciò una nuova
coltura, e con essa anche un nuovo periodo nella storia del diritto
romano. L'università di Bologna divenne il centro da cui partí la
cognizione e la diffusione delle _Pandette_, ed il _Corpus iuris_
fu ben presto ritenuto come la sorgente prima e perenne del diritto
comune fra di noi. La tradizione che narra delle _Pandette_ d'Amalfi,
rapite dai Pisani, che le avrebbero scoperte e fatte conoscere la prima
volta in Occidente, pone il fatto circa l'anno 1135, cioè nel secolo
appunto in cui sorsero i Comuni, ed in cui Irnerio, secondo un'altra
tradizione, per invito della contessa Matilde, fondò la scuola di
Bologna.[9] Cosí la storia, la leggenda e la logica vengono a sostegno
delle nostre conclusioni.
VI
Nel cominciare del Medio Evo, adunque, la famiglia dava in Italia
preferenza agli agnati, e, pel continuo indebolirsi dello Stato,
era costretta a cercare in sé stessa forza maggiore. Le irruzioni
barbariche portarono una diversa costituzione della famiglia, che non
poté gran fatto alterare la nostra, fino a quando i Longobardi non
fermarono stabilmente il loro dominio su di noi. Allora cominciò una
grande alterazione della società italiana, costretta dalla violenza
a prendere forma piú o meno barbarica. Importa quindi studiare la
famiglia longobarda, per vedere come e sino a qual punto essa poté
alterare la nostra.
La società longobarda, al pari d'ogni altra società barbarica, aveva
a suo fondamento la forza; essa era nella guerra strettamente unita
sotto un capo, e nella pace si scioglieva in gruppi, per mancanza di
forza nel potere centrale, e per eccesso d'indipendenza nei varî suoi
capi. Infatti, appena che i regni barbarici cominciarono a costituirsi
con qualche stabilità in Occidente, li troviamo subito divisi in
Marche, Ducati, in gruppi diversi, piú tardi ancora in feudi. E se
guardiamo i barbari nel loro stato primitivo, innanzi che vengano fra
di noi, troviamo che sono sparsi per la campagna; manca la città vera
e propria, manca il vero concetto dello Stato, che apparisce piuttosto
come una confederazione di gruppi secondarî. L'unità sociale barbarica
è nei villaggi, o anche nelle tribú, che sono associazioni derivate
forse in origine da una stessa famiglia. Lo Stato prende ovunque forme
famigliari; la forza sociale germanica apparisce piú visibile nei
gruppi minori, e quindi nella famiglia. Non deve perciò maravigliarci
il trovarla piú fortemente costituita che fra i Latini, i quali
l'avevano, già per molti secoli, alterata, decomposta sotto l'azione
crescente del potere politico.
In origine, la famiglia barbarica fu anch'essa, come era stata
quella di Roma, un'associazione consacrata dalla religione. Una Dea
presiedeva al focolare domestico, luogo sacro; il padre era sacerdote
e protettore della famiglia. A Roma, il potere era nelle mani d'un
solo, che stringeva il freno con ferrea autorità; in Germania, invece,
era in mano di tutti i forti, di tutti i membri atti alle armi. A Roma
la famiglia era una monarchia assoluta, ed il piú vecchio era sempre
il piú autorevole; in Germania era quasi una repubblica di forti,
e l'uomo incapace di portare le armi perdeva la sorgente principale
della sua autorità. Il consiglio di famiglia aiutava il padre romano e
ne temperava il duro dispotismo; in Germania il consiglio comandava e
concentrava in sé stesso una gran parte del potere della famiglia. Il
padre romano poteva spezzare a suo arbitrio ogni vincolo, mettere il
figlio fuori della famiglia, venderlo, ucciderlo; il figlio germanico,
invece, quando era atto alle armi e combatteva insieme col padre,
poteva separarsi, volendo, dalla famiglia, per andare a far parte anche
d'un'altra tribú. In Germania la forza, la proprietà comune e i vincoli
naturali del sangue costituivano la famiglia; in Roma era il concetto
stesso della famiglia quello che dominava su tutto, e la rendeva
autorevole e sacra. In Roma l'individuo scompariva nello Stato, il
figlio nel padre; nei popoli germanici, invece, la libertà individuale
era assai maggiore, e se lo Stato ci apparisce come una confederazione,
la famiglia sembra un'associazione di membri piú indipendenti, solidali
fra di loro. La vendetta, la colpa, la proprietà erano comuni a tutti;
se un membro della famiglia era offeso, toccava ai parenti vendicarlo
e fargli giustizia riparatrice. Alle vendite, alle donazioni, come
alle vendette, dovevano tutti consentire, perché la proprietà era di
tutta la famiglia, e doveva restare in essa: di qui la inutilità del
testamento, che i barbari non conoscevano. La proprietà era sacra,
costituiva la famiglia, conferiva diritti e doveri sociali, restava
principalmente nelle mani dei maschi.
In questa famiglia ed in questa società, che aveva a fondamento la
forza, la donna, incapace di portare le armi, restava naturalmente,
come tutti i deboli, affidata alla difesa dei parenti armati, e quindi
sotto la loro perpetua protezione (_manus, Munt_), sotto il _mundio_.
Questa tutela, costituita in conseguenza della debolezza e fragilità
del sesso, non poteva cessare come a Roma, dove era stata, invece,
costituita nel solo interesse della famiglia. Ma la donna germanica,
sebbene oppressa, sebbene potesse essere venduta, espropriata e fatta
schiava, trovavasi sotto un potere che, diviso fra molti, era piú
debole e meno dispotico del romano. Nel consiglio di famiglia, da
cui essa dipendeva, sedevano infatti il padre, i figli, i parenti
del padre, della madre, del marito e della moglie. La donna trovava
quindi assai facilmente un protettore. Incapace di fatto, per la
sua debolezza, non era poi ugualmente incapace in diritto. Poteva
presentarsi ai tribunali, o scegliere chi ve la rappresentasse;
possedere; succedere, sebbene in parte minore dei maschi. Essa era
religiosamente rispettata dall'uomo che ne seguiva i consigli; ma era
un rispetto dovuto al sesso piú debole, mentre che a Roma era invece
un rispetto dovuto alla madre, alla sposa, carattere sacro, che fu il
fondamento della famiglia, della grandezza romana.
Il diritto longobardo, essenzialmente germanico, ebbe in Italia una
lunghissima durata: anche nel secolo XIV si trovano tracce molto
visibili della sua esistenza. Ma esso perdette ben presto la nativa
e selvaggia sua originalità, piegandosi sotto l'azione piú forte
del romano. Basti notare, dice il Gans nella sua _Storia del diritto
di successione_, il fatto che, dopo la redazione storica di questo
diritto, ne fu compilata un'altra, che è sistematica, per convincersi
come il carattere piú disordinato, ma pure piú naturale, spontaneo
e vigoroso del diritto germanico, dovette restare alterato, quasi
cristallizzato in una forma, che è piú propria del romano. Pure questa
forma appunto contribuí non poco alla sua diffusione fra di noi.
VII
Come in tutti i popoli germanici, cosí anche presso i Longobardi, la
donna non era mai libera dal mundio, mai _selb-mundia_. Colui che la
voleva sposare, doveva prima di tutto pagare il prezzo del mundio,
che il matrimonio gli faceva acquistare sopra di essa; doveva inoltre
prometterle la _meta_, o sia una specie di dote, come osserva anche
Tacito, là dove dice che presso i Tedeschi, non la donna al marito,
ma questi portava la dote alla moglie. Alla meta, chiamata poi anche
_dotalitium, dos, sponsalicium_, ecc., si aggiungeva il _faderfium_,
che il padre soleva donare, a suo beneplacito, alla figlia. Il giorno
dopo le nozze, il marito faceva alla moglie un dono del mattino,
_morgengab_, e questo, secondo una interpetrazione, che è però assai
discutibile, in premio della verginità di lei. L'ammontare della meta
e del morgengabio fu, sotto l'azione crescente del diritto romano,
limitato. Anche il faderfio, che si trasformò piú tardi in dote, venne
nell'età dei Comuni limitato.
La meta, il faderfio, il morgengabio erano proprietà della moglie,
che poteva richiederli alla morte del marito. Ma, per un carattere
proprio del diritto germanico, interamente serbato anche presso i
Longobardi, non si ammetteva punto il regime dotale romano, col quale
si costituisce una proprietà separata e indipendente della donna: ciò
che è suo le viene invece dal marito. Il diritto germanico preferiva
generalmente la comunione dei beni. La donna fra di noi, cosí dice
il Gans, non ha bisogno, come presso i Romani, d'una proprietà, per
affermare la sua giuridica personalità, e provare che è uguale al
marito. Essa possiede ciò che il marito possiede, e la sua uguaglianza
è costituita dall'amore, nel quale ogni differenza scomparisce.
Il marito rappresentava in giudizio la moglie, che era sotto la
protezione della sua spada, ed egli poteva anche ucciderla, quando
l'avesse trovata in adulterio. Tutta la proprietà mobile e immobile
di lei, non esclusi i doni nuziali fatti da qualche amico, erano
proprietà del marito, il quale doveva solamente prevedere il caso in
cui, per morte, cessasse il matrimonio, e di qui la necessità della
meta e del donativo. Morendo la moglie senza figli, tutto ricadeva al
marito; morendo il marito, la moglie aveva diritto di far prelevare
la meta, e il donativo. In tutto il resto, essa era sottoposta alla
libera generosità del marito, il quale poté piú tardi lasciarle metà
dell'usufrutto delle proprie sostanze, e piú tardi ancora l'intero
usufrutto.
Se il matrimonio dei Longobardi è tanto diverso dal romano, neppure
il mundio può, come abbiam visto, andare confuso con la tutela, a
cui era, presso i Romani, sottoposta la donna. Avendo esso la sua
origine nella incapacità a portare le armi, era temporaneo sull'uomo, e
cessava colla sua incapacità; in sul principio cessava a 12 anni, piú
tardi cessò a 18. Sulla donna, invece, era perpetuo, perché essa era
sempre incapace alle armi. Prima sotto il mundio del padre, passava
poi col matrimonio sotto quello del marito, e colla morte del padre,
se non aveva marito, cadeva sotto quello del figlio o degli agnati, i
quali erano anche suoi eredi. In ultimo veniva protetta dalla _Curtis
Regia_. Il carattere del mundio era però sempre lo stesso, cioè una
protezione del debole. Infatti la donna, sotto il mundio del padre,
del marito, del figlio, degli agnati o della _Curtis Regia_, era sotto
una protezione che aveva sempre la medesima natura. Non potrebbe dirsi
lo stesso della tutela romana, che aveva la sua origine nel concetto
della famiglia. La tutela del padre romano sui figli durava tutta la
sua vita, ma egli poteva disfarsene; il mundio che esercitava il padre
longobardo durava finché durava la incapacità dei figli alle armi, e
come logica conseguenza cessava con essa. Sebbene non possa dirsi che
la emancipazione sia rimasta ignota ai Longobardi, essa può, secondo
l'indole del loro diritto, ritenersi come un fatto eccezionale. Se
la donna romana era sottoposta alla patria potestà, o alla _manus_
del marito, o alla tutela degli agnati, queste erano tre protezioni
assai diverse, appunto pel diverso carattere domestico di colui che le
esercitava, e nulla avevano da fare col mundio. Il padre longobardo
poteva vendere i figli, li rappresentava in giudizio, e ciò che essi
acquistavano, era suo; ma il consiglio di famiglia temperava la sua
autorità, nel modo che abbiamo accennato piú sopra, e i fratelli della
madre, natural protettrice dei figli, vi pigliavano gran parte.
Né solamente nel matrimonio, ma ancora nella successione, il diritto di
famiglia longobardo manifesta il suo proprio ed originale carattere.
Prima di tutto bisogna però notare, che presso i Longobardi si trova
il testamento, il che sembra contraddire all'uso dei popoli germanici,
i quali non lo conoscevano: ma esso deriva dall'azione del diritto
romano sul longobardo. Tuttavia la irrevocabilità della donazione e del
testamento longobardo ci presenta il carattere o piuttosto un residuo
del carattere germanico; giacché il concetto del testamento romano
sta appunto nella sua revocabilità, ed i Longobardi non conobbero la
_testamenti factio_ romana.[10]
I piú prossimi eredi erano i figli legittimi, con i quali succedevano
anche i naturali. Sebbene questi non facessero propriamente parte
della famiglia, erano pure ammessi a succedere coi legittimi, ma
in proporzioni minori, e potevano essere pareggiati mediante la
legittimazione. Piú tardi questo carattere essenzialmente germanico
della successione, si perdette per opera del diritto romano e del
diritto canonico, i quali escludono i figli naturali. In origine,
secondo la legge longobarda, un figlio legittimo pigliava due terzi
dell'eredità, lasciando solamente il resto ai naturali. Se i figli
legittimi erano due, i naturali prendevano la quinta parte; la settima
se i legittimi erano tre. Ai figli naturali non si poteva lasciare
piú di quello che era prescritto, né si poteva diseredare un figlio
senza giuste e provate ragioni, le quali vennero prese in prestito dal
diritto romano. Si poteva tuttavia vantaggiare un figlio a preferenza
degli altri.
La preferenza dei maschi sulle femmine, ha una grande importanza, ed
è un altro dei caratteri propri del diritto longobardo. Quando il
testatore, morendo, lasciava un figlio ed una o piú figlie nubili,
doveva a queste lasciare la quarta parte dell'eredità; quando v'erano
piú figli, le figlie avevano solo la settima parte. Le maritate
però non potevano pretendere a nessuna parte dell'eredità, dovendo
contentarsi di ciò che avevano avuto nel giorno delle nozze, e piú non
dimandare. In mancanza di figli maschi, i piú prossimi eredi erano le
figlie, che succedevano come maschi, fossero o no maritate. Un altro
carattere proprio del diritto longobardo è quello di essere molto
favorevole alle figlie ed alle sorelle del testatore, quando erano
nella casa paterna o fraterna (_in capillo_). Il fratello viene escluso
dalla figlia e dalla nipote, ed in questo caso si vede una singolare e
strana preferenza data alla donna. Cosí pure troviamo, che le figlie
e le sorelle non passate a marito, prendono porzioni uguali, quando
trovansi le une e le altre nella casa paterna o fraterna.
Noi abbiamo notato, che gli Statuti dei Comuni italiani danno, al pari
del diritto longobardo, una decisa preferenza agli agnati sui cognati,
e che ciò dette origine a vive discussioni. Infatti si volle da molti
vedere in questa preferenza un carattere assolutamente germanico, dal
diritto longobardo passato negli Statuti. Ma noi abbiamo notato del
pari che anche il diritto romano, in tutta la sua storia preferí gli
agnati, e solo negli ultimi tempi perdé questo carattere, che però, in
parte almeno, esso riteneva ancora in Italia, quando vennero i barbari.
E ci parrà sempre piú necessario concludere, che questa preferenza data
agli agnati non sia negli Statuti venuta dal diritto longobardo, se
rifletteremo alle diversità che, anche in tale preferenza, corrono fra
le leggi germaniche e le italiane; ed al fatto non meno notevole, che
essa andò crescendo sempre piú, nel tempo stesso che andavano negli
Statuti aumentando l'azione e la importanza del diritto romano. In
verità piú si esamina da vicino, e piú bisogna riconoscere che sono
ragioni politiche, tutte proprie dei Comuni e della società italiana
del Medio Evo, quelle che condussero ad un tale risultato. Ma anche in
ciò l'azione vicendevole dell'uno sull'altro diritto, rimane evidente.
Possiamo infatti osservare, che la successione degli agnati, nel
diritto longobardo è anch'essa alterata dal romano, il quale l'ha resa
indifferente alle cose, che compongono la eredità, mentre che è un
carattere proprio e costante del diritto germanico l'essere intimamente
connessa, legata a queste.
Per concludere adunque con una osservazione generale, ripetiamo che fra
i Longobardi predominano i vincoli del sangue, che nella loro famiglia
si trova una maggior libertà individuale, e che l'azione dello Stato su
di essa è molto piú debole. A Roma, invece, il concetto della famiglia
domina sui vincoli del sangue, e la sua unità è in origine costituita
dall'assoluto dispotismo paterno, distrutto poi dal potere politico,
che quasi si sostituisce ad esso. Lo Stato allora domina ogni cosa,
riduce in frantumi la famiglia, conduce all'assoluta uguaglianza di
tutti, senza avere la forza di tenere insieme una società, in cui né la
libertà individuale, né l'attività locale, né le libere associazioni
si poterono svolgere abbastanza. Ed esse erano pure necessarie a
salvare l'immensa mole d'una società composta di popoli diversi, che
non aveva perciò nessun carattere o unità nazionale, che la Repubblica
e l'Impero avevano costituita. Questi nuovi elementi sono quelli
appunto che vennero fra di noi coi barbari. Cosí fu che due popoli, due
forme di famiglia e di società, quasi direi, due idee, due caratteri
sociali affatto diversi s'incontrarono, l'uno dei quali era divenuto
necessario a complemento dell'altro. I Tedeschi portarono dalle loro
foreste la libertà individuale, la indipendenza personale, il vigore
delle piccole associazioni; i Latini avevano già trovato l'unità
dello Stato, un concetto piú generale e organico della società, l'idea
politica della famiglia, quale noi la vedremo piú tardi trionfare nel
Comune. Dall'impasto di queste due società diverse, dovrà nascere la
società moderna, nella quale l'azione dell'una è di rado scompagnata
da quella dell'altra, ed è perciò vano il presumere di farla derivare
esclusivamente dall'una o dall'altra di esse.
VIII
Se però negli Statuti italiani, i due elementi giuridici che piú
visibilmente coesistono e lottano fra di loro, sono il diritto romano
ed il longobardo, ve ne ha ancora altri che non vogliono essere
dimenticati, e fra questi noteremo il diritto feudale ed il diritto
canonico. Il feudo è una delle istituzioni piú importanti nella storia
del Medio Evo, è la prima forma che piglia la società, nell'uscire
dal caos barbarico, ed ha un carattere prevalentemente germanico.
Con esso la proprietà e la famiglia assumono una forma speciale e
nuova affatto: può dirsi che sia la prima e principale manifestazione
politica e sociale dell'individualismo germanico. La tribú barbarica
tendeva di sua natura a sciogliersi in piccoli gruppi, nelle famiglie,
che solo il pericolo teneva unite. Durante le invasioni, la tribú
trasformavasi in banda armata, lasciava i deboli o impotenti, reclutava
uomini anche dalle tribú vicine, e sotto un capo acquistava, per le
necessità della guerra, ferma e forte unità. Gli assalti già prima dati
dai Romani, avevano per le stesse ragioni contribuito a far nascere
fra i barbari, colla riunione di diverse tribú, alcuni regni forti e
potenti, ma sempre di breve durata, perché colla pace tendevano subito
a sgretolarsi e decomporsi di nuovo. Appena che i barbari cominciarono
a fermarsi in Occidente, fu subito visibile l'impotenza in cui essi
erano di fondare l'unità dello Stato. I capi delle schiere, cominciata
che era la pace, si dividevano le terre; si separavano, ed il loro re
o duce supremo restava come isolato, con assai debole impero. Ognuno di
essi cercava rafforzarsi in un castello, per esservi assoluto padrone,
riconoscendo appena la sua dipendenza dal re. Nel feudo, che cosí
nasceva, la proprietà e la sovranità si confondevano in uno, ed erano
ambedue ricevute in _benefizio_ da un signore piú potente, con oneri ed
obblighi annessi. Dato per temporanea concessione, il benefizio o feudo
divenne ereditario solo col tempo. In origine poteva essere ripreso da
chi l'aveva dato, ed a lui tornava quando il feudatario moriva, per
essere con nuova concessione trasmesso agli eredi di questo: a poco
a poco venne, per uso o abuso o esplicita concessione, trasmesso in
eredità. E finalmente tutta la proprietà, ogni possesso o dominio prese
nel Medio Evo una forma feudale. La poca forza che aveva il supremo
potere politico, obbligava i deboli a cercare altrove protezione; molti
liberi possessori si rendevano volontariamente vassalli, e gli ostacoli
che da un altro lato i grandi signori incontravano a mantenere la loro
autorità sopra vasti dominî, li obbligavano a cedere in benefizio a
minori vassalli parte delle loro terre. Cosí lo Stato, la Chiesa, ogni
cosa prese una forma feudale. Quest'opera nell'XI secolo era compiuta,
quando i Comuni sorsero in Italia a combatterla ed a disfarla.
Nel castello, come era naturale, i vincoli della famiglia divennero
sempre piú forti; esso doveva bastare a sé stesso, era come il mondo
proprio e indipendente del signore che l'abitava, e che divideva il
suo tempo fra le pericolose avventure e la vita domestica. Tutti gli
storici hanno notato che il feudalismo crebbe il rispetto, l'affetto
e l'ossequio cavalleresco alla donna; educò nell'uomo l'energia
personale e la forza della volontà. Il barone, salvo i casi di guerra,
era quasi libero e indipendente signore nel suo piccolo regno, nel
quale tutti da lui dipendevano. I suoi vassalli ricevevano da lui gli
uffici di siniscalco, conte di palazzo, scudiero, ecc. Questi uffici,
dati sotto una forma anch'essa piú meno feudale, a gente di nobile
sangue, tendevano a divenire ereditari, e intanto popolavano alquanto
la solitudine del castello. I figli dei nobili minori venivano nella
corte del signore, per esservi educati alla gentilezza dei modi ed alle
arti cavalleresche, per ricevere finalmente la spada dalle sue mani, ed
essere proclamati cavalieri. Cosí da un lato si accresceva splendore
al castello, e si manteneva al signore la fedeltà de' suoi vassalli;
dall'altro si lusingava l'orgoglio dei minori.
La legge feudale longobarda si trova in relazione con le leggi romane,
che spesso sono chiamate a venirle in aiuto, sebbene abbiano uno
spirito assai diverso, spesso anzi sieno fra loro in opposizione.
Certo è che il diritto romano fa vedere in Italia la sua persistente
azione sul feudale. Il feudo non essendo, come è noto, una proprietà
diretta e indipendente, ma una concessione condizionata e limitata,
non può di sua natura essere sottoposto al principio ereditario. Il
diritto dell'erede deve essere, invece, nuovamente riconosciuto nella
sua persona, perché non deriva, come abbiamo già visto, da quello del
testatore. E cosí continuò anche quando la consuetudine cominciò a
renderlo ereditario. Il successore non rappresentava allora, secondo
il diritto feudale, la persona da cui ereditava, ma in lui la prima
concessione veniva da capo rinnovata. Inoltre tutta la famiglia ha
diritto al feudo, quando è divenuto ereditario, e questo diritto non
ha origine nella volontà del testatore, alla sua morte, ma esiste
già lui vivente. V'è però bisogno di stabilire un ordine successorio,
per determinare la preferenza, e quest'ordine si comincia a prendere
in prestito dal diritto romano. Sebbene sia diverso dalla vera e
propria successione, a poco a poco comincia a confondersi con essa, e
finalmente altera e decompone il feudo. Cosí è che il diritto romano
penetra nel feudale e lo modifica.
La discendenza femminile, per la natura stessa del feudo, è esclusa
dall'eredità, e i discendenti maschi dei figli estinti, succedono
insieme coi figli superstiti. Vi sono però dei feudi, per prima
concessione, femminili, e questi naturalmente possono, in mancanza
di maschi, ritornare alle femmine; ma una volta che maschi vi sono,
hanno la preferenza. Gli ascendenti non possono succedere, perché la
successione è regolata non dalla parentela, ma dalla prima concessione;
e però il ritorno dovrebbe farsi non all'ascendente, ma a colui che
primo concesse il feudo. I collaterali dell'ultimo possessore, che
non siano discendenti del primo, non succedono; né i fratelli come
tali possono succedere, se il padre non è stato possessore del feudo.
Neppure il marito e la moglie si succedono. Ma tutto questo carattere
primitivo scomparisce anch'esso sotto l'azione crescente del diritto
comune. L'importanza del diritto feudale è assai poca negli Statuti
italiani; ma grandissima invece è l'importanza politica e sociale
del feudalismo nella storia dei Comuni. Esso rappresenta una società
distinta per consuetudini e leggi proprie, che ricorre all'Imperatore,
i cui giudici e giudizi preferisce sempre ai magistrati ed alle leggi
della repubblica, che disprezza e non vorrebbe riconoscere. E questa
perciò vede nei nobili un nemico da distruggere, il che le riuscirà
solo dopo lotte sanguinose, non senza aver prima, in conseguenza di
tali lotte, profondamente alterato sé stessa.
Il diritto canonico ha di certo una parte non trascurabile nella storia
e nella formazione del diritto comunale, ma neppur'essa è proporzionata
alla grande azione politica, sociale e religiosa della Chiesa.
Compilato da frammenti di santi Padri, canoni di Concili, Costituzioni
pontificie, con una parte non piccola di leggi romane, esso ricorre
anche all'autorità della ragione e delle Sacre Scritture. E quindi
si mostrò favorevole alla equità naturale contro il sofisma legale,
temperò l'asprezza delle leggi barbariche, protesse i deboli, sostenne
la santità della famiglia, secondò il trionfo del diritto romano sul
longobardo. Ma cercò ancora di sottomettere l'autorità civile alla
ecclesiastica; accrebbe il numero dei tribunali eccezionali; favorí il
giudizio inquisitorio, la tortura, i giudizi di Dio. E la tendenza che
esso ebbe sempre d'invadere il campo del diritto civile, trovò aperta
una porta nell'uso del giuramento, che ogni magistrato, non escluso il
Podestà, doveva dare, con la formola _salva la coscienza_, espressa o
sottointesa. Siccome il clero deliberava appunto sui casi di coscienza,
cosí ad esso spettava il giudicare la validità dei giuramenti.
E ciò favoriva naturalmente la diffusione del diritto canonico.
Esso contribuí non poco a sopprimere il divorzio, e ad escludere
i figli naturali dalla successione. La sua azione è assai visibile
negli Statuti, ma piú ancora nella lotta dell'autorità civile colla
ecclesiastica, la quale vuol mantenere incrollabili i suoi privilegi, i
suoi tribunali eccezionali, la sua supremazia anche nelle cause civili
e politiche.
IX
Noi abbiamo adunque negli Statuti quattro legislazioni diverse, che
sono come in lotta fra di loro: diritto longobardo, romano, feudale,
canonico. Esse si possono però ridurre quasi a due, perché il diritto
feudale è germanico, e il diritto canonico, per quella parte che
penetra negli Statuti, è principalmente romano. Cosí anche qui si torna
alla vecchia lotta del sangue germanico col latino. Sono due popoli
che combattono, e con essi le loro istituzioni, le leggi, le idee; le
loro anime sembrano sfidarsi dovunque s'incontrano, nella letteratura,
nell'arte, nella politica. Eppure l'uno è necessario all'altro, e
debbono scomparire ambedue, per dar luogo ad una nuova forma sociale,
ad uno spirito piú vasto, che, nato dalla fusione dei due opposti
elementi, sarà il solo trionfatore in questa lunga lotta. In Italia
però il sangue latino predomina sempre, come si vede anche negli
Statuti, nei quali il diritto romano è il tronco principale intorno a
cui s'aggira tutto quanto questo lavorio giuridico. Il tempo in cui si
cominciano a compilare gli Statuti, è quello stesso in cui comincia
a diffondersi dalla Università di Bologna la cognizione del _Corpus
iuris_ in tutta Italia. D'allora in poi la legislazione giustinianea
è ritenuta come il diritto per eccellenza, una specie di filosofia
giuridica, ed è riconosciuta in tutte le nostre repubbliche come il
diritto comune, quello che entra in vigore ogni volta che tace lo
Statuto. Per questa ragione la parte che risguarda il diritto civile
è negli Statuti svolta assai meno della parte politica. Ed è perciò
ancora che i professori, dati principalmente allo studio del diritto
civile, s'occuparono piú del diritto romano, canonico, feudale e
longobardo, che degli Statuti. Questi erano da essi esaminati, massime
nei primi tempi, piú come una conseguenza dello studio del diritto
romano, che come un soggetto di vero e proprio studio; li ritenevano
una consuetudine popolare scritta, a cui non si dava gran valore
scientifico, perché quasi legge di eccezione all'unico diritto, che
solo aveva ragione di essere universalmente ammirato. Assai piú tardi
i professori cominciarono ad occuparsi anche degli Statuti, che ai
nostri giorni acquistarono finalmente una grande importanza. Venezia è
forse l'unico Comune nel quale, in mancanza dello Statuto, si soleva
ricorrere alla ragione naturale; laonde il Bartolo diceva, che il
magistrato veneto giudicava manu regia et _arbitrio suo_.[11] Questo
non impediva però, che anche colà un tale arbitrio venisse regolato od
ispirato dalla conoscenza e dall'ammirazione che s'aveva pel diritto
romano.
Da tutto ciò risulta sempre piú chiara l'importanza straordinaria
che ebbero le Università ed i professori di Bologna, i quali
annotavano, glossavano il _Corpus iuris_, per renderlo intelligibile
all'universale, e cosí preparavano, educavano i notai, i giudici,
i Podestà, i Capitani del Popolo. Certo la loro dottrina non era
storica; in questa anzi essi si dimostravano debolissimi. Era invece
l'esposizione razionale d'un diritto ancora vivente, e però dicevano:
«chi non sa cavalcare, tengasi a l'arzone; _ita debet Iudex_ tenersi
a la glossa». In questo modo l'Università di Bologna divenne come la
depositaria d'un diritto quasi universale e sacro. Ad essa mandavano
i Papi le loro decretali, e gl'Imperatori le costituzioni, per farle
rivedere o raccogliere. L'Imperatore era però tenuto come la sorgente
viva e universale del diritto, il solo che potesse osar di aggiungere
nuove leggi alle romane. Chi lo bestemmiava, veniva severamente
condannato; chi non credeva alla sua autorità universale, era dagli
stessi giuristi dichiarato eretico. Questa autorità egli l'aveva come
signore di tutti i popoli, e gli veniva dall'Impero romano, di cui
era legittimo erede. Riusciva quindi naturale che, per determinare la
estensione e i limiti d'una tale autorità, fosse necessario ricorrere
di nuovo ai professori di Bologna, che erano i veri depositari della
legge romana, ed acquistavano perciò importanza sempre maggiore.
Quello che si cercava era sempre la _scripta ratio_; ed i Comuni, anche
quando dicevano di voler serbare illese le loro vecchie libertà, non
tralasciavano mai di promettere che avrebbero rilasciato all'Imperatore
le _veteres iustitias_, le quali gli erano dovute, e che essi volevano
rispettare. Si trattava solo di _ricercarle_, e quindi di nuovo il
bisogno di consultare i professori di Bologna.
Prima della gran contesa dei Lombardi contro Federico Barbarossa, vi
fu un vero e proprio giudizio, che finí con una condanna dei Milanesi,
dichiarati ribelli, _adstipulantibus iudicibus et primis de Italia_.
A Roncaglia Federico esercitò il potere giudiziario e legislativo,
assistito da quattro professori di Bologna, che propugnarono i
diritti dell'imperatore, non perché nemici della patria, ma perché
professori di diritto romano, e quindi sostenitori del Sacro Romano
Impero. Né i Comuni sostenevano una teoria diversa. Vinto Federico,
essi continuarono infatti a scrivere i loro Statuti, le loro leggi,
i pubblici strumenti, in nome suo. E ciò si può vedere anche nel
secolo XV, quando i notai rogavano tuttavia i pubblici atti in nome
dell'Impero. Nella pace di Costanza l'elezione dei magistrati civili
e criminali, dei Consoli, Podestà e Notai fu espressamente riservata
all'Imperatore, il cui diritto venne in tutto ciò riconosciuto, al pari
di quello che esso aveva, in ultimo appello, nelle cause d'una certa
gravità. E se i Milanesi di fatto non tennero di ciò nessun conto,
il diritto non fu mai da essi negato. I Lombardi si riconoscevano
legalmente sudditi, ma poi volevano agire come liberi e padroni di sé.
Lo stesso Arrigo VII, quando venne in Italia, ai tempi di Dante, faceva
ancora processi contro le città italiane, e le condannava; imponeva ad
esse taglie d'uomini e di denari; citava dinanzi a sé il re Roberto di
Napoli. Tutto ciò poteva a molti sembrare allora una commedia; ma era
l'eco d'una età trascorsa, di un passato che la stessa mente immortale
dell'Alighieri credeva di poter richiamare in vita, come provano le sue
lettere ed il libro _De Monarchia_. La Chiesa, è ben vero, combatté
sempre l'Impero, ma l'autorità politica e giuridica dell'Imperatore,
in tutto quanto il Medio Evo, non fu mai messa in discussione, restò
sempre riconosciuta.
In mezzo a questa lotta continua tra la Chiesa e l'Impero, tra i Comuni
e i Feudi, tra i Guelfi ed i Ghibellini, si formarono gli Statuti, nei
quali si scrivevano via via cosí le consuetudini nuove, che s'andavano
formando, come le consuetudini vecchie alterate dalle nuove. E se
poco importava ai giuristi di Bologna studiare un diritto allora
assai noto, perché viveva nell'uso comune, e scaturiva da quel diritto
romano, che formava l'occupazione di tutta la loro vita, molto invece
importerebbe a noi studiarlo, per conoscere appunto quale era il valore
e il carattere di questa vita comunale nel Medio Evo. Ma pur troppo
bisogna ancora aspettar molto, prima di poter risolvere pienamente il
problema. Nondimeno è sempre necessario cominciar coll'esaminare i vari
Statuti, e paragonarli tra loro, paragonando anche le diverse redazioni
d'ognuno di essi, per arrivare a vedere la evoluzione del diritto
nuovo, scoprire e comprendere il principio che la regola.
X
Gli Statuti abbracciano tutta quanta la vita del Comune: la elezione
e l'ufficio dei magistrati politici; il diritto pubblico, civile,
criminale, amministrativo e commerciale. Piú ampiamente trattato è
il diritto pubblico; il civile, invece, per le ragioni che abbiamo
già dette, rimane assai incompiuto. Si occupano però, piú o meno
largamente, dello stato delle persone, delle doti, dei contratti,
delle forme di giudizio, delle successioni, dei testamenti, dei diritti
nascenti dalle vicinanze dei fondi, sopra tutto della famiglia. Essi
mirano ad una procedura semplice e sommaria, senza cavilli; cercano la
buona fede e la speditezza negli affari; ma i vizi di redazione, un
dissertare continuo, che è fuori di luogo nelle leggi, il frequente
rimettersi ai giudici, raggiungono il piú delle volte un fine
contrario. È strano veramente l'osservare come in secoli nei quali
sorgeva una splendida letteratura; quando i piú modesti scrittori
del tempo sono per noi esempio di bello stile; quando giudici, notai
e professori di diritto avevano sempre dinanzi agli occhi il modello
immortale del _Corpus iuris_, si scrivessero gli Statuti in una forma
cosí inculta, che spesso può dirsi barbara, certo è sempre intricata e
confusa. Essi costituiscono una legislazione consuetudinaria, mutabile,
popolare, incerta ancora di sé, che, nata in mezzo alle guerre civili
ne serbò l'immagine, e non raggiunse mai una forma classica, resa
impossibile anche dal gergo scolastico che prevaleva sempre nelle
nostre università e nei nostri giuristi. Le accuse che il Petrarca
faceva sopra tutto alla forma usata dai professori di diritto al suo
tempo, erano pienamente giustificate. L'umanesimo, che volle adoperare
una lingua latina piú corretta ed elegante, dovette cominciare
fuori delle università, spesso contro di esse; si diffuse largamente
durante tutto il secolo XV, ma serbò sempre un carattere letterario e
filosofico, assai piú che giuridico.
Da un altro lato il Comune italiano, non ostante i suoi grandi
meriti e le sue grandi imprese, ha qualche cosa di transitorio, di
medioevale; accenna sempre ad un periodo di passaggio. Esso fu il
germe da cui doveva piú tardi uscire la società moderna; ma non
poté generarla senza prima distruggere sé stesso, e quindi restò
sempre in uno stato di continua trasformazione. Sorto dall'impasto
di due società diverse, la romana e la germanica, ebbe dalla prima
il concetto generale dello Stato, pigliando dalla seconda la libertà
individuale, l'attività locale, la forza delle speciali associazioni.
Il problema che dovette risolvere, quello che costituí la sua vita e
la sua storia, sta appunto negli sforzi continui fatti per porre in
armonia questi due elementi, i quali restarono lungamente, non solo
separati, ma spesso anche in opposizione fra di loro. Fino a che la
compiuta fusione non ebbe luogo, con la distruzione stessa del Comune,
il conflitto continuò, ed il disordine fu inevitabile. Il governo
e la politica hanno in esso una importanza grandissima, sconosciuta
alla società barbarica; ma il Comune somiglia pur sempre ad una forte
agglomerazione di piccole associazioni, piuttosto che ad una società
sola, ad un vero e proprio Stato. La vita ferve anzi piú rigogliosa in
questi mille gruppi, nell'attività dei quali si moltiplica; la forza
sociale si trova principalmente nelle associazioni d'arti, di mestieri,
di famiglie, di nobili, di popolani, le quali hanno leggi, statuti,
magistrati e tribunali propri. Cosí ha luogo un intreccio straordinario
di ordinamenti, di passioni, d'interessi diversi e fra loro cozzanti.
La vera libertà individuale, la vera uguaglianza in faccia alla legge,
non è conosciuta ancora; ma l'individuo è protetto, educato nella sua
associazione, che gli comunica una forza e gli garantisce una libertà
sempre maggiore. Questi gruppi secondari, però, a differenza di quelli
da noi già incontrati nelle società germaniche, non possono separarsi,
hanno bisogno di vivere nello Stato, fuori del quale perderebbero la
loro ragione di essere. La moltiplicità loro infinita, le gelosie,
l'urto e le collisioni continue, rendevano tanto piú necessaria, tanto
piú desiderata e amata la repubblica, per la quale ognuno di quei
mercanti era pronto a dare la vita, giacché da essa, nella pace e nella
guerra, dipendeva la loro salvezza e quella delle varie associazioni.
I capi ed i principali componenti di queste, entravano di diritto
nei Consigli della repubblica, la governavano, ne erano padroni, e
vi trovavano la sola valida difesa contro i mille rivali che ognuno
di loro aveva. Cosí si poneva in armonia il particolare col generale
interesse, ed il potere frazionato, diviso in mille mani, riesciva
pure a tutelare la libertà di tutti, in un tempo nel quale ancora non
era sorto il vero concetto dello Stato e della generale uguaglianza.
Ma è ben facile immaginare, quanto poco ordinate e determinate
dovessero essere le legislazioni di repubbliche in questo modo divise
e suddivise, nelle quali, ad ogni piè sospinto, si trovava un nuovo
Statuto speciale, un nuovo tribunale; in tempi nei quali il potere
giudiziario e politico erano per modo confusi, che chi aveva una parte
dell'uno, possedeva di necessità una parte dell'altro.
Il carattere che domina in tutto il diritto civile degli Statuti
sembra essere la gelosia dei vicini Comuni, la paura che la proprietà
possa, coi matrimonî, uscire dalla città, dalla consorteria o dalla
famiglia. Ed a ciò le leggi e le consuetudini provvidero in modo, che
noi vediamo in una repubblica democratica come quella di Firenze, nella
quale ogni vestigio d'aristocrazia fu distrutto, e i Ciompi salirono
al governo, la proprietà immobile conservarsi unita per modo, che fino
ad oggi si trovano famiglie, le quali possiedono i fondi stessi che
i loro antenati possedevano fin dal secolo XIV. Il bisogno di tenere
strettamente unite le famiglie, le associazioni e le consorterie,
obbligando in solido i vari membri di esse, si manifesta con tanta
forza, che queste ragioni politiche e sociali son quelle appunto che
determinano l'indirizzo del diritto civile, spesso ne impediscono
il naturale svolgimento. E cosí, non ostante le debolezza dello
Stato, noi ritroviamo anche qui la vecchia tradizione latina, che
dà sempre un'eccessiva importanza alla politica, e quindi un'azione
preponderante del pubblico sul privato diritto. Gli Statuti italiani
perciò si spiegano e si comprendono solo con la storia dei Comuni, che
a loro volta illustrano. E questa è un'altra ragione, per la quale
i professori di Bologna, usati al carattere filosofico del diritto
giustinianeo, e poco o punto pratici della interpretazione storica,
trascurarono cosí lungamente gli Statuti.
L'azione predominante della politica, come è ben naturale, si manifesta
chiarissima anche nella costituzione della famiglia, nella quale i
diritti che derivano dal concetto che ha di essa il Comune, prevalgono
sui vincoli del sangue, assai piú rispettati nel diritto germanico.
Il regime dotale romano è pienamente accettato, ma la dote è assai
limitata. I maschi hanno una grande precedenza sulle femmine e sui
discendenti femminili. In ogni caso però la donna è sicura di ricevere
gli alimenti. Non si vuole che sia ricca, non si vuole che divida
il patrimonio domestico, portandolo in altra famiglia, e molto meno
in altro Comune; ma, nel peggiore dei casi, deve essere sicura d'un
vivere decoroso, secondo la propria condizione. Essa rimane sotto la
perpetua protezione del mondualdo; ma il mundio prende negli Statuti
il carattere della tutela romana degli ultimi tempi, e sembra quasi
confondersi con essa. La donna, infatti, può chiedere al giudice
il suo mondualdo; può sceglierlo, quando le occorra per un affare
speciale. E per tutto si vede questa tendenza a trasformare in romane
le istituzioni longobarde, di cui spesso riman solo il nome;
La proprietà immobile si trovava vincolata per modo, che alla morte del
padre, la parte disponibile era minima; e cosí chi nasceva di agiata
famiglia, poteva restar tranquillo sul suo avvenire. Ma, nello stesso
tempo, questa proprietà immobile era cosí piccola, in proporzione
della proprietà mobile, nei nostri Comuni, simili tutti a grosse
case di commercio, che se da un lato si avevano tanti vincoli e tanta
stabilità, dall'altro v'erano i subiti guadagni, le fortune improvvise
ed una estrema mobilità di capitali.
Venerata era l'autorità paterna, e somma confidenza si aveva nei tutori
da essa eletti; ma non si trova negli Statuti un grande svolgimento
della patria potestà. Invece, il carattere predominante nella
famiglia, come per tutto, è il fare ogni cosa in comune. Il Consiglio
di famiglia, la riunione dei parenti deliberano ogni faccenda di
qualche gravità. La legge e la consuetudine vanno sempre piú oltre per
questa via. Vi è una tale comunanza d'interessi nella famiglia, nella
consorteria e nell'associazione, che arriva qualche volta a prendere
proporzioni stranissime. Non solo il padre o il fratello possono essere
chiamati a pagare i debiti del figlio e del fratello; ma chi ha un
credito verso una società, può agire contro i singoli membri di essa, e
un consorte può essere tenuto a scontare persino i delitti dell'altro.
Nel seno della famiglia o della consorteria, le cause si decidevano per
mezzo di arbitri, le cui sentenze avevano tutto il valore di giudizi
legali. Nel seno delle associazioni d'arti, v'erano, come abbiamo
già detto, veri e propri tribunali speciali. Questi fatti, questi
caratteri del diritto statutario non si possono certo attribuire al
diritto romano; ma trovano la loro spiegazione nelle origini stesse
della storia italiana, nelle quali certamente i popoli e le istituzioni
germaniche hanno avuto una parte non piccola. L'indole propria del
Comune è sempre la stessa. Da un lato le particolari associazioni
hanno un grande svolgimento; da un altro l'azione del potere politico
qualche volta è troppo debole, ma qualche altra è pur tale da sembrare
anche ai nostri tempi eccessiva. È singolare certamente, in una società
nella quale lo Stato è cosí debole da sembrar di continuo minacciato
nella sua stessa esistenza, il vederlo esercitare una grandissima e
diretta ingerenza negli affari privati dei cittadini. La emancipazione
del figlio deve farsi solennemente nel Consiglio del popolo, radunato
in maggioranza, presenti i capi della repubblica. Se un cittadino
di qualche autorità vuol mutare abitazione, passando da uno in un
altro Quartiere della città, l'affare è portato dinanzi ai medesimi
Consigli del Popolo e del Comune, dai quali si richiede una speciale
deliberazione.[12] Noi vediamo i Signori della repubblica fiorentina
continuamente variare la divisione e le proporzioni che sono fra i
Quartieri o Sestieri della Città, ingrossandone, impicciolendone ora
l'uno ora l'altro, per mantenere l'equilibrio sempre minacciato dei
partiti e delle consorterie; per impedire che uno dei Quartieri,
divenuto troppo potente, predomini eccessivamente. Il portare la
propria abitazione da uno in un altro di essi, poteva trascinare un
cittadino in una diversa consorteria o partito, e divenire quindi un
affare politico. Ma tutto ciò dimostra sempre piú, che la società non
ha ancora trovato il suo naturale e definitivo assetto. I molteplici
e nuovi e vari elementi che la compongono, si svolgono da ogni lato;
ma quella sintesi che li riunisce ed assimila, non poté mai essere
raggiunta dal Comune italiano.
XI
Venendo ora ad esaminare particolarmente le disposizioni statutarie,
che risguardano da vicino il soggetto di cui ci occupiamo, volgeremo
l'attenzione piú di tutto allo Statuto fiorentino, il quale ha per noi
una doppia importanza. Noi abbiamo intrapreso questo studio, con lo
scopo di aprirci la via a meglio comprendere alcune riforme politiche
seguite in Firenze, che potevano trovare la loro spiegazione solamente
nelle condizioni sociali della Repubblica. Ed inoltre, esaminando
il Comune fiorentino, bisogna pure riconoscere che esso è quello in
cui l'aristocrazia venne piú radicalmente distrutta, e la democrazia
piú ampiamente trionfò. Ogni traccia di feudalismo, ogni elemento
estraneo scomparisce dal suo Statuto, che perciò, in mezzo alle
perenni mutazioni, serba un carattere piú uniforme e costante, ha una
tendenza continua verso uno scopo che finalmente raggiunge. Negli altri
Statuti, invece, la mutabilità non è minore; ma è prodotta da cause
meno costanti, da elementi che sono assai piú spesso estranei alla vita
del Comune, e quindi rendono sempre piú difficile il comprendere quali
sono i veri principî che ne informano le leggi, e che determinano il
carattere storico di esse.
Se cominciamo negli Statuti ad esaminare la patria podestà, vediamo
subito l'incerto carattere che domina in questa legislazione. Dapprima
troviamo il mundio longobardo; ma a poco a poco esso si trasforma nella
patria potestà romana, secondo il diritto giustinianeo, che finalmente
predomina, non mai però in modo assoluto. E nelle varie disposizioni,
anche su questo argomento sempre monche degli Statuti, ora troviamo
imposta al figlio una soggezione maggiore che nel diritto romano, ora
esso gode d'una grandissima indipendenza, e predomina invece il diritto
longobardo. Il piú delle volte sono particolari ragioni di politica o
di commercio, che portano questa poco logica mutabilità. Secondo gli
Statuti romani, il figlio di famiglia si può presentare ai giudizi
criminali, senza permesso del padre, che non sopporta alcuna condanna
pei delitti del figlio, il quale può anche essere arbitrariamente
punito dai suoi genitori. I bastardi dei Magnati sono in una condizione
inferiore, civilmente e politicamente, ai figli legittimi, giacché non
possono salire ad alcuna dignità popolare.[13] Secondo gli Statuti di
Pesaro, il figlio può disporre per testamento del peculio avventizio,
lasciando il dovuto usufrutto al padre; tutte le emancipazioni, per
riuscir valide, debbono esser fatte dinanzi al Consiglio generale;
ma i figli che sposano senza il consenso del padre, possono essere
diseredati.[14] Il padre è obbligato ad assegnare la sua parte di
eredità al figlio condannato in danaro, acciò possa pagare. Se esso
percuote i figli o nipoti o le loro mogli, in _nihilo puniatur, nisi
pro enormi delicto_.[15] In Lucca il figlio di famiglia può a 18 anni
obbligarsi per un prestito, se anche il padre non vi consente; a 25
anni il prestito, fatto in suo proprio nome, è valido. Il padre poi ha
facoltà di mandare in prigione il figlio, emancipato o sotto tutela,
che abbia dissipato i propri beni, viva senza rispetto al buon costume.
Il magistrato è tenuto ad eseguire la volontà paterna, senza bisogno
di alcuna prova.[16] Il figlio può cosí essere dal padre confinato
in casa, legato, imprigionato a suo arbitrio, con obbligo solo di
somministrare a lui gli alimenti. Lo stesso ha luogo ancora verso altri
discendenti.
Se in tutta questa grande varietà di leggi, vogliamo trovare un qualche
carattere piú proprio e speciale degli Statuti, dobbiamo cercarlo
nella _unitas personæ_ tra padre e figlio, che spesso è molto estesa.
Ed anche ciò risulta dal concetto generale, che della famiglia hanno
gli Statuti. Ad Urbino ed altrove il padre può essere punito per
il figlio, il padrone pel servo.[17] Quanto poi alla responsabilità
commerciale, non solo tra padre e figlio, ma fra i parenti in genere,
questa la troviamo a Genova, a Firenze, in molte delle città piú
commerciali. In Firenze il padre, l'avo, il proavo sono responsabili
pel loro discendente, anche se figlio di famiglia, che si trovi nel
commercio, come se lo avessero garentito. Non volendo a ciò sottostare,
debbono farne pubblica e formale dichiarazione, ricusando ogni
responsabilità.[18] Cosí se il figlio di famiglia è agente o fattore
in una compagnia o casa di commercio, il padre è ritenuto responsabile,
quando non abbia diffidato la società commerciale per mezzo di pubblico
istrumento. E per la stessa ragione anche la emancipazione del figlio
deve essere pubblica e denunciata alla Società dei mercanti.[19] Col
matrimonio della donna, però cessa sopra di lei la patria potestà,
ed ella non può piú, in nessun modo, essere chiamata a rispondere pel
padre, sia che si tratti di obblighi civili o di delitti, quando egli
siasi sottratto alla pena con la fuga.
La donna è in Firenze sotto la continua protezione del mondualdo.
Questo nome dura ancora nel secolo XVIII, ma il mundio diviene
negli Statuti ben presto simile affatto alla tutela romana. Essa può
scegliere e chiedere al magistrato che le conceda un mondualdo, anche
vivendo il padre o il marito.[20] Non può nelle cause civili _agere,
experiri vel defendere per se_, ma solo per mezzo del procuratore o
altro idoneo amministratore da lei scelto. Richiesta dall'avversario,
può tuttavia rispondere _positionibus, capitulis et interrogationibus_
da sé stessa, anche senza il consenso del suo mondualdo.[21] Questa
disposizione però e propria degli ultimi tempi. Nello Statuto del
1355, il procuratore è ancora necessario.[22] E sebbene, cosí negli
Statuti come nel diritto romano, la tutela della donna vada col tempo
diminuendo, pure i suoi diritti non arrivano mai ad essere pareggiati
a quelli dell'uomo.
Nel matrimonio è piú che altrove visibile la mescolanza delle varie
giurisprudenze. Fu già notato dal Gans come i Pisani, trovando
che il diritto romano vietava le seconde nozze, durante l'anno di
lutto, mentre che il diritto canonico non faceva un uguale divieto,
perché vedeva nella parola dell'Apostolo un permesso illimitato, e
che il germanico si contentava del divieto di soli 30 giorni, essi
limitarono nei loro Statuti il divieto a sei mesi. Ma con questa
meccanica conciliazione, non si ottenne lo scopo voluto dal diritto
romano, che cioè il secondo matrimonio non avesse mai luogo durante la
gravidanza, che poteva essere conseguenza del primo, né si concesse la
libertà data dal diritto canonico e dal longobardo. Piú spesso però
la unione dei vari diritti ha luogo con la graduata trasformazione
dell'uno nell'altro. Gli Statuti pisani, ad esempio, regolano il
matrimonio secondo la legge romana. Vi è una _dos_ portata dalla
moglie, e una _donatio propter nuptias_, data dal marito, e detta
anche _antefactum_ perché fatta prima del matrimonio. Essa viene, per
questo lato, a confondersi con la meta, e la parola stessa accenna ad
un'origine longobarda. Cosí per l'una come per l'altra, v'era l'ipoteca
privilegiata sui beni del marito, anche al di là di ciò che prescrive
il diritto romano.[23] Ma l'_antefactum_ deve corrispondere alla quarta
parte della dote, e può esser maggiore, quando non superi la quarta
parte dei beni del marito. Esso è piuttosto un assegnamento vedovile,
un aumento della dote, e non può quindi paragonarsi alla meta vera e
propria. Nei popoli germanici l'assegnamento vedovile e la donazione
si confondono nella comunione dei beni, e la dote non è mai altro che
un accessorio. Negli Statuti, invece, come nel diritto romano, questa
è il principale, e tutto si riferisce ad essa. Quindi è che la meta e
il dono germanico, non potendo svolgersi normalmente, si confondono
con la _donatio_, la quale tende a divenire un _augumentum dotis_.
Di rado infatti troviamo le due cose distinte negli Statuti; pure non
ne mancano esempi, e uno trovasene in quello di Firenze, nel quale si
parla continuamente di _donatio_ e di _augumentum_. In questo modo la
donazione non è piú una guarentigia della dote, ma tende a confondersi
con essa, facendola supporre maggiore.
I Pisani, oltre la dote e la donazione o _antefactum_, aggiungono altri
donativi, che chiamano corredo, e che appartengono alla donna, quando
si scioglie il matrimonio; ma se allora fossero stati dissipati, ella
avrebbe diritto ai due terzi del valore di essi. In generale poi i
coniugi pisani vivono in una perfetta separazione di beni, tanto che il
matrimonio sembra qualche volta una relazione ostile, piuttosto che una
comunione d'interessi.[24]
Alcuni Statuti ammettono una _dos_ e una _donatio propter nuptias_,
con la meta e il donativo longobardo. Lo Statuto fiorentino parla di
una dote, di una donazione che deve essere uguale alla metà della dote,
purché non superi le 50 lire, e di un aumento. In mancanza di figli, di
nipoti maschi o nipoti venuti da figli maschi, la donna ripigliava, a
morte del marito, la dote con la donazione e l'aumento; in caso diverso
aveva solo la dote, e ciò che piaceva al marito di lasciarle. Se questi
moriva, senza ancora aver ricevuto la dote, la moglie prendeva la
donazione promessa, che non doveva però superare un ottavo dei beni
del marito. Sui beni di esso v'era per la dote ipoteca privilegiata,
e l'avevano cosí la moglie come tutti coloro che, col marito o
separatamente, si erano obbligati per la dote stessa. Né il consenso
della moglie a far vendere o alienare i beni del marito, toglieva
l'ipoteca sui beni venduti, sui quali v'era anche reversibilità: ma
ciò solamente a cominciare dal 1388.[25] Questa data, che si legge
nello Statuto fiorentino a stampa, che è del 1415, ci prova che il
regime dotale e la separazione dei beni avevano col tempo fatto grande
progresso, il che del resto è confermato anche dagli altri Statuti, nei
quali l'avanzarsi del diritto romano è costante.
La moglie non poteva _defendere bona_ viri contro i creditori del
marito in genere; ma bensí contro quelli che si erano obbligati alla
restituzione della dote, il che non indeboliva la garanzia che essa
poteva avere sui beni di lui. Anche i beni dotali inestimati venivano
difesi da lei contro qualunque creditore, e poteva, se il marito era
caduto nella miseria, richieder sempre la restituzione della dote.[26]
I beni che acquistava o ereditava, lui vivente, le appartenevano; ma
non poteva alienarli senza il consenso del marito, al quale spettava
l'usufrutto. Ciò che, a morte di lui o della moglie, rimaneva ancora
intatto di tali frutti, poteva essere richiesto da lei o dai figli.[27]
E poteva la moglie obbligarsi col consenso del marito, nel qual caso
esso era il suo legittimo mondualdo.[28]
XII
Il regime dotale e la separazione dei beni, non solamente si trovano
in tutti gli Statuti; ma spesso vengono ancora esagerati, come abbiam
visto in quelli di Pisa. Cosí pure le donazioni fra coniugi sono
vietate, e qualche volta anche quelle agli estranei, quando si possa
temere che si voglia con esse mascherare una donazione fra coniugi.
Questa cura gelosa, con la quale si cerca, in ogni modo, d'impedire che
la proprietà esca dalla famiglia, e piú ancora dalla città, la troviamo
in tutti gli Statuti. In Urbino, per esempio, nessuno straniero poteva
ereditare _ab intestato_, se prima non prometteva di abitare nella
Città o suo contado.[29] Una simile promessa doveva fare a Pesaro, se
voleva sposare in quella città, ed aveva anche l'obbligo di chiedere il
consenso del Podestà.
A Verona[30] le donne potevano, per testamento, aver parte uguale ai
fratelli; ma _ab intestato_ avevano solamente la dote. I fratelli e
i loro figli non dividevano coi figli delle sorelle; i discendenti
della donna non dotata avevano però diritto d'avere la dote dai
fratelli della madre. A Pisa la successione era per testamento regolata
secondo il diritto romano: _de ultimis voluntatibus per legem romanam
iudicetur_. La legittima però s'avvicinava alla legge longobarda, e
si poteva anche, secondo le prescrizioni di questa, vantaggiare un
figlio a preferenza degli altri. Quanto poi alla successione intestata,
i maschi erano, come sempre, di gran lunga preferiti. In difetto
di discendenti maschili, ereditavano le donne; ma la preferenza dei
primi era ammessa anche per la eredità materna, quando mancassero le
figlie.[31] E ciò lo troviamo in tutti quanti gli Statuti, non escluse
le _Consuetudini_ di Napoli, di Amalfi e di Sorrento, città nelle
quali si poté assai meno sentire l'azione del diritto longobardo.[32]
Sulla ragione vera di tali disposizioni, gli Statuti stessi si spiegano
chiaro. In quelli di Mantova è scritto: «ut familiarum dignitas, nomen
et ordo serventur, et bona morientium in eorum agnatos _et posteros
transmittantur, per quos_ nomina generis conservantur, _statuimus
et ordinamus quod existentibus masculis et descendentibus per lineam
transversalem et lineam mascolinam, coniunctis usque ad quartum gradum
inclusive, secundum iuris canonici ordinem, computato_ (_sic_) _qui
ad successionem defunctae personae admitti vellint et possint, matres
et ascendentes per lineam maternam, et femminae ascendentes etiam per
lineam paternam, suis descendentibus non succedant, sed habeant et
habere debeant, dumtaxat in bonis predictorum suorum descendentium
debitum bonorum subsidium, videlicet tertiam partem portionis quae
eisdem ab intestato obveniret»._[33] A Ravenna sembra che il lungo
dominio dei Greci riuscisse a sopprimere questa preferenza degli
agnati, e la _Novella_ di Giustiniano fu adottata. Lo stesso seguí pure
ad Osimo.
L'adozione era assai poco frequente, ed i figli legittimati venivano
posposti ai legittimi; i naturali, che per diritto longobardo erano
favoriti nei primi Statuti, vennero piú tardi negletti, per l'azione
crescente del diritto canonico e del romano. Tutta la successione
statutaria è talmente dominata dal concetto politico, il quale invece
di perdere va guadagnando terreno, che la volontà del testatore,
sempre limitatissima, può arrivar solo ad un resultato alquanto piú
equo e naturale, ma non giunge mai ad un vero e proprio arbitrio nel
senso romano della parola. Lo Statuto fiorentino, al pari di tutti gli
altri, in questa come in ogni parte del diritto civile, non ci presenta
mai un trattato compiuto, ma solo frammenti; giacché gli Statuti si
riferiscono continuamente al diritto romano.
Nessuna donna succede _ab intestato_ ai figli o figlie, quando vi
sieno discendenti o ascendenti diretti fino al terzo grado: zio,
fratello, sorella o nipote di fratello sono a lei preferiti. Esclusa
dalla successione, essa può chiedere però gli alimenti a coloro che
per legge la escludono. Quando tali parenti non esistano, eredita _ab
intestato_ la quarta parte dei beni del figlio, purché non si tratti
d'una somma maggiore di lire 500. In ogni modo, non avrà immobili, ma
solo danaro. Se danari non vi sono, avrà diritto al prezzo dei fondi
che le spetterebbero. Le medesime disposizioni hanno luogo per l'ava,
proava, e discendenti in linea materna.
La donna non succedeva _ab intestato_ al fratello, che avesse figli
o nepoti o fratelli; ma anche in questo caso, esclusa dall'eredità,
poteva chiedere gli alimenti. Non succedeva neppure al padre;
aveva però diritto di ricevere dagli agnati la dote, e intanto le
spettavano gli alimenti, anche se vedova.[34] Come si vede in tutte
queste disposizioni, i diritti della donna alla successione erano
assai limitati; ma le era assicurato un modo di vivere. Anzi negli
Statuti fiorentini noi vediamo, che da un lato cresce col tempo la
preferenza degli agnati, e dall'altro crescono i diritti della donna
agli alimenti. Lo Statuto del 1355, le concede l'usufrutto della
eredità paterna, in mancanza di figli maschi, e nel medesimo caso
gli Statuti posteriori le negano un tal diritto, per sostituirvi
gli alimenti.[35] Lo Statuto del 1324,[36] parlando di essi e di
chi ha l'obbligo di concederli, dice: _si filius, nepos vel pronepos
facultatis abundarent_, in modo che possano _commode subvenire_, etc.;
lo stesso obbligo con le medesime condizioni impone lo Statuto del
1355. Invece quello a stampa, del 1415,[37] è assai piú esplicito:
il padre, la madre, l'avo, proavo, ava, proava hanno diritto agli
alimenti, e il Podestà è tenuto a fare eseguire la legge. La donna
succede _ab intestato_ alla madre o ad altri ascendenti femminili,
se però non vi sono figli maschi. I fratelli uterini, come nati di
linea femminile, non succedono fra loro, se vi sono parenti maschili
del defunto, fino al quarto grado, i quali sono preferiti alla madre
ed ai parenti femminili.[38] Lo Statuto fiorentino poi dice, che
la moglie è preferita al fisco, _uxor mariti defuncti praeferatur
fisco_, nelle quali parole si vede quanto poco conto si facesse de'
diritti della donna, essendovi bisogno d'una espressa disposizione
di legge, per impedire che il fisco le togliesse i beni del marito.
Anche i figli naturali erano preferiti al fisco, il quale succedeva
solo quando non v'erano parenti fino al quarto grado. Ai bastardi
succedevano poi i loro parenti, come se i primi fossero legittimi.[39]
E bisogna aggiungere, che l'uso fiorentino non permetteva di lasciare
i figli naturali senza un qualche aiuto, e senza provvedere alla loro
educazione, come si vede dai molti testamenti che ci restano. Soleva
il padre cercar loro un ufficio, se maschi, o marito, se donne, e li
raccomandava ai suoi legittimi eredi.
Il marito ereditava la dote, quando non v'erano figli o altri
discendenti prossimi. Dei beni extra-dotali gli spettava un terzo; e
la moglie non poteva, per testamento o donazione, disporre della dote
a danno di lui o dei figli.[40]
XIII
Ma oltre la successione, v'è anche un'altra parte degli Statuti
italiani, nella quale l'azione della politica sul diritto civile, si
manifesta del pari, ed è quella che tratta dei diritti fra i vicini,
dell'obbligo che hanno in solido fra di loro, non solamente i membri
delle famiglie, ma quelli anche delle consorterie. Noi già notammo
che essi arrivano fino a dover l'uno rispondere pei debiti o anche
pei delitti dell'altro; e questa è una legge su cui dovremo tornare a
fermarci piú di una volta. Nelle vendite dei fondi immobili, troviamo
sempre che agnati e cognati hanno la preferenza. Nella Marca d'Ancona
i consanguinei del condannato a morte possono essere obbligati a
comperarne i beni.[41] A Bologna i parenti sono spesso tenuti a
rispondere in giudizio l'uno per l'altro, e nella corporazione dei
mercanti, i fratelli carnali che, un mese prima del fallimento,
vivevano in comune, son tenuti a rispondere pel fallito, anche se poi
s'erano divisi.[42]
Secondo lo Statuto fiorentino, il creditore d'un Comune o d'una
_Universitas_ poteva procedere contro di essi sicut_ procedi potest
contra alias singulares personas debitrices, in persona_. E la cosa
andava tanto oltre, che si poteva agire contro ogni singolo individuo
dell'associazione, e farlo anche arrestare: _liceat ipsi creditori
capi et detinere omnes et singulares personas dicti Communis vel
Universitatis, quousque fuerit integre satisfactum_.[43] Quando una
terra, una casa era devastata o bruciata, il proprietario aveva diritto
al risarcimento contro l'autore del misfatto; contro i consorti di
esso, se si trattava di nobili, e contro i parenti sino al quarto
grado, se di popolani. Ma ciò non basta: esso poteva procedere ancora
contro il Comune, l'Università o il Plebato, in cui il danno aveva
avuto luogo: era in suo arbitrio prendere l'una via o l'altra, e non
riuscendo nella prima, pigliar la seconda, o viceversa.[44] Lo Statuto
determinava la forma della procedura e i termini della condanna.[45]
Il Comune, l'Università o il Plebato erano tenuti a star sempre pronti
a levare il rumore, quando simili fatti succedevano; ad inseguire
ed a prendere i colpevoli, perché,[46] non riuscendo, erano essi
responsabili.
Una grande importanza si dava in tutto, anche nelle compre e vendite,
alla qualità delle persone. In alcuni casi la legge obbligava,
volendosi disfare d'una terra, a venderla al vicino; ma questa
disposizione non era obbligatoria per il popolano verso il magnate.[47]
E cosí non si poteva comperare, vendere, né acquistare usufrutto sopra
terre possedute in comune, o fondo o casa che fosse appoggiata al muro
di un altro, senza aver prima dato preferenza al comproprietario, al
consorte o al vicino.[48]
Se nasceva controversia fra parenti o consorti, _qui consortes sint
de eadem stirpe, per lineam masculinam usque ad infinitum_,[49] il
giudice, a richiesta d'una delle parti, era tenuto a rimetter la cosa
in arbitri eletti dalle parti stesse. La donna non doveva accettar
compromessi in cose attinenti alla sua dote, né essere obbligato ad
accettarli chi era padre di sei figli: un popolano non poteva essere
arbitro fra nobili.[50] Lo Statuto del 1355, riproducendo una legge
assai piú antica,[51] ci fa sapere che in questa si discorreva degli
arbitri, come consanguinei. E da ciò si può indurre che siffatti
compromessi erano cominciati da tempi assai remoti, per consuetudine,
fra parenti e consorti, i quali volontariamente sceglievano fra di loro
gli arbitri. Prima del 1324 la consuetudine era stata sanzionata per
legge; piú tardi andò perdendo il suo primitivo carattere d'accordo
volontario e domestico, per pigliar la forma di regolare e legale
giudizio.
XIV
Se ora paragoniamo lo Statuto fiorentino cogli altri italiani,
troveremo vari caratteri che lo distinguono, e che in gran parte
dipendono dal fatto, che in esso le libertà democratiche raggiunsero
l'estremo limite cui era possibile arrivare nel Medio Evo. Non solo
ogni privilegio feudale, a poco a poco, scomparve in esso del tutto;
ma i magnati finirono col trovarsi in una condizione inferiore a
quella dei popolani. Firenze fu, come vedemmo, una delle prime città
italiane che abolirono affatto la servitú nel contado, con la legge
del 1289.[52] E sebbene trattasse gli abitanti della campagna peggio
assai dei cittadini, pure è certo che essi si trovavano in condizioni
di gran lunga migliori che in moltissimi altri Comuni. Prova ne è
quel contratto di mezzeria, che fa del lavoratore della terra un vero
socio del proprietario, e resta sempre un grande monumento di civiltà,
ammirato dai moderni economisti, i quali non seppero mai escogitare
nulla di meglio.[53] La libertà e la forza delle associazioni, la
straordinaria facilità con cui si saliva al governo del Comune,
tutto contribuiva al trionfo della piú larga democrazia. Ma un altro
carattere generale dobbiamo pur notare in questo, come in quasi tutti
gli Statuti italiani, ed è la mira costante a liberarsi dalla ingerenza
dell'autorità ecclesiastica, la quale s'adopera, con una ostinazione
incredibile, a mantenere intatti i suoi privilegi, e vuole aumentarli;
ma li vede, invece, poco a poco ridotti quasi a nulla. Lo Statuto del
1415 dice: «nessuna persona. Università, Chiesa, luogo religioso o
clericale, osi ricusare il fòro del Comune, sotto scusa di beneficio
o privilegio, e quando operi in contrario, si proceda all'arresto,
fino a che non rinunzia a tale privilegio.[54] Nessuna scomunica o
interdizione potrà impedire, né diminuire l'azione dei magistrati, o
l'effetto delle loro sentenze.[55] Ognuno può esercitare liberamente
i suoi diritti su tutti i beni della Chiesa, che le vengano da
laici».[56]
XV
Tornando ora a dare uno sguardo generale agli Statuti italiani,
dobbiamo osservare, che se la storia del diritto statutario presenta
molte difficoltà, pel numero infinito di disposizioni diverse che
troviamo in essi, la diversità di siffatte disposizioni deriva
principalmente da cagioni accidentali e temporanee, estranee allo
svolgimento naturale e spontaneo del diritto, il quale, esaminato
in sé stesso e nei suoi caratteri fondamentali, presenta invece una
grandissima uniformità. Si può però notare che nelle repubbliche del
nord predomina assai piú il diritto longobardo; in quelle del centro
e del sud piglia pronto e rapido ascendente il romano, che finisce
col dominare in tutto, con le alterazioni che abbiamo già notate.
Questo progresso è d'anno in anno piú visibile, e cosí noi assistiamo,
anche nell'esaminare gli Statuti, a quel medesimo contrasto di opposti
elementi, che abbiamo notato in tutta quanta la storia dei Comuni e
della cultura italiana: nelle guerre civili, nelle sanguinose lotte
fra Guelfi e Ghibellini, nell'arte, nella letteratura, in ogni cosa.
Negli Statuti si tratta, è vero, solamente d'idee e di disposizioni
giuridiche; ma queste sembrano combattersi con uguale ardore, mirare al
medesimo fine, che gli uomini governati da esse.
Verso il declinare del secolo XIV, il commercio incominciò a prendere
un grandissimo slancio in Italia, il che portò un nuovo progresso nella
legislazione. Abbiamo infatti una serie di disposizioni con le quali
si raggiunge un'assai maggiore speditezza negli affari commerciali,
si evitano i cavilli legali, si tolgono le ipoteche sui crediti del
mercante, si puniscono severissimamente la frode e i fallimenti dolosi.
In una parola, troviamo chiaramente le origini del moderno codice di
commercio, con cui tali disposizioni assai spesso consuonano.
Ma in tutte queste leggi vediamo sempre le conseguenze d'un Comune
diviso e frazionato in particolari associazioni, che hanno propri
Statuti, propri giudici, vita rigogliosa, e troviamo un potere
centrale che, sebbene veda da ogni lato minacciati, usurpati i suoi
naturali diritti, esercita la sua azione, con poco ordine e senza
uniformità, ma pure non senza forza, spesso anche con violenza. Ora
par sopraffatto, ora invece riesce a sopraffare. Tutta la storia
del Comune dimostra una tendenza continua a porre in armonia questi
elementi politici, sociali, e legislativi, diversi e spesso fra loro
cozzanti, problema che esso non riesce mai a risolvere pienamente, e
finisce quindi col cadere nel dispotismo. Mancava un vero concetto
della unità sociale, mancava nel fatto e nella mente degli uomini
ogni idea della distinzione dei poteri; laonde chiunque assumeva una
parte del potere esecutivo, assumeva ancora non solo una parte del
giudiziario, ma dell'amministrativo e del legislativo, che vi erano
necessariamente connessi. E però, a salvare la libertà pareva che unico
mezzo fosse dividere il governo fra mille mani, facendo in modo che
i partiti, le associazioni, le famiglie, i quartieri della città, le
consorterie servissero le une di freno alle altre. In questa divisione
e suddivisione tutti gli elementi che costituirono piú tardi la società
moderna, furono apparecchiati; ma lo Stato vero e proprio non fu mai
trovato. Ondeggiando in una continua tempesta, scossa da ogni lato,
la nave della repubblica sembrava non aver mai posa né direzione
determinata; non poter mai solcare le acque con fermezza, per mancanza
di zavorra. Non s'arrivò giammai ad un chiaro e sicuro concetto del
diritto, il quale, limitando e determinando la libertà garantita a
ciascuno, assicura quella di tutti.
La vita politica dei Comuni inoltre fu sempre circoscritta nella
cerchia delle città dominanti, restandone esclusi non solo il
contado, ma anche le città vinte o annesse. Ogni forma di governo
rappresentativo era allora ignota. Tutti quelli che godevano dei
diritti politici, alternandosi fra di loro, entravano direttamente
nei Consigli della repubblica, e la piú parte di essi, prima o poi,
salivano al potere. Ciò rendeva necessario avere Stati con confini
assai circoscritti, per non rendere impossibile addirittura il
governarli in un modo qualunque. Solo la Rivoluzione francese, facendo
per la nazione interna, quello che il Comune italiano aveva fatto per
le città, poté proclamare l'uguaglianza civile e politica di tutti
coloro che facevano parte della nazione, i quali finalmente furono
perciò tutti cittadini. La democrazia divenne allora il carattere
predominante delle società moderne, che col sistema rappresentativo,
poterono assicurare la libertà anche nei grandi Stati, conciliando
l'unità e la vigorosa azione del governo centrale con la indipendenza
personale, con l'attività e le libertà locali. Ma il Comune restò
sempre incerto fra gli opposti elementi di cui era composto, e che non
seppe mai comporre in un vero organismo politico.
La storia delle nostre repubbliche si potrebbe infatti ridurre tutta
al diverso predominio che ebbero in esse ora l'una, ora l'altra delle
grandi associazioni che le costituivano. A Firenze dapprima lottarono
fra loro, con varia fortuna, nobili e popolani. Quando le consorterie
dei magnati presero tale ascendente da minacciare le libertà popolari,
e distruggere ogni equilibrio sociale, allora ebbe luogo una grande
riforma degli Statuti, una vera trasformazione del Comune, e con gli
Ordinamenti di Giustizia, di cui ora dobbiamo parlare, furono abbattuti
i nobili e disfatte le loro consorterie. Ma esse erano parte integrante
dello Stato, e però quando vennero sgominate, vi fu un momento di
rapida corruzione e decadenza. Alle passioni, agl'interessi della
casta, succedettero le passioni, gli odi, le ambizioni personali,
anche piú pericolose. Le famiglie cominciarono a combattersi fra loro,
sorsero i potenti ambiziosi, e Corso Donati o qualche altro simile a
lui, sarebbe divenuto subito padrone e tiranno della Repubblica, se non
vi fosse stato un popolo potente, arricchito dai rapidi guadagni del
cresciuto commercio, amico della libertà, nemico dei Grandi. Al dominio
delle consorterie successe perciò il dominio delle Arti Maggiori,
e cominciò la loro lotta con le Minori, che finalmente arrivarono
anch'esse al potere. Piú tardi s'avanzò la gran massa dei Ciompi, i
quali minacciarono di decomporre del tutto la vecchia forma sociale
della Repubblica; e vennero sulla scena nuove ambizioni personali,
anche piú funeste alla libertà, perché piú fortunate. Lottarono fra
loro Albizzi, Pitti e Medici, i quali ultimi trionfarono con Cosimo
il Vecchio, che uccise la Repubblica. Ma tutto questo non ci deve gran
fatto maravigliare, perché una volta che si tengano presenti le origini
del Comune, e gli elementi che lo composero, si vede assai chiaro, che
in sostanza avvenne quello che doveva inevitabilmente avvenire.
CAPITOLO VIII
GLI ORDINAMENTI DELLA GIUSTIZIA[57]
I
La storia di Firenze negli ultimi anni del secolo XIII, richiama tutta
la nostra attenzione per molte ragioni. In quel tempo seguiva una delle
rivoluzioni politiche piú importanti, che ebbe per resultato quegli
Ordinamenti della Giustizia, di cui è tenuto autore Giano della Bella,
e che il Bonaini chiamò la Magna Carta della repubblica fiorentina.
Quando anche il paragone sembri esagerato, è pur certo che questi
Ordinamenti noi li vediamo, ora afforzati, ora modificati, qualche
volta sospesi, restar nondimeno in vigore per piú di un secolo, cosa
che non è di piccolo momento in una repubblica mutabile come quella
di Firenze. Molte delle vicine città prima o poi li imitarono, ed i
Romani mandarono nel 1338 a chiederne una copia, per riordinare con
essi la loro città. Al quale proposito scrisse il Villani: «e nota come
si mutano le condizioni e gli stati de' secoli, che i Romani feciono
anticamente la città di Firenze, e dierono loro legge, e in questi
nostri tempi mandaro per le leggi a' Fiorentini».[58] Da un altro
lato, in quegli anni appunto, si vede sorgere a un tratto, nel seno
della Repubblica, il piú splendido fiore delle arti e delle lettere. La
lingua, la poesia, la pittura, l'architettura, la scultura avevano già
fatto le loro prime prove in varie città d'Italia; ma ora si raccolgono
stabilmente in Firenze, iniziano un'èra nuova nella storia del pensiero
nazionale, sono come una luce che sorge improvvisa ad illuminare non
solo l'Italia ma l'Europa. Importa quindi conoscere, in tutti i loro
particolari, quali furono le fortunate condizioni politiche e sociali,
che fecero di Firenze il centro di cosí maravigliosa attività, il foco
in cui questi raggi vennero a concentrarsi.
Si potrebbe, è vero, osservare che se quei tempi sono per tante ragioni
meritevoli della nostra attenzione, la storia ne è pure notissima.
Narrata da contemporanei come il Compagni ed il Villani, che furono
non solo testimoni oculari, ma spesso anche parte dei fatti che
descrissero, essa venne illustrata con molti documenti originali, e
nuovamente esposta da alcuni dei piú chiari storici moderni. Ma pure,
chi bene la esamina, deve accorgersi che quei tempi non sono poi cosí
noti come pare. Basta infatti leggere gli storici anche piú moderni,
perché mille difficoltà e mille dubbi sorgano nella nostra mente.
Che cosa in vero ci dicono, non solo il Machiavelli, l'Ammirato, il
Sismondi, il Napier; ma il Vannucci, il Giudici, il Trollope, che
scrissero quando era già seguita la pubblicazione di molti e nuovi
documenti originali? — Dopo la battaglia di Campaldino, l'insolenza
dei Grandi era trascorsa in Firenze oltre ogni limite. Ingiuriavano,
opprimevano, calpestavano il popolo. Si levò allora un uomo ardito
e generoso, Giano della Bella, nobile dato al partito popolare,
il quale, essendo dei Priori, propose una nuova legge, che doveva
rimediare per sempre a questi mali, e che fu accettata, sanzionata col
nome di Ordinamenti della Giustizia. Questa legge escludeva i Grandi
o sia i magnati da ogni ufficio politico; permetteva di salire al
governo della Repubblica solo a quelli che effettivamente esercitavano
un'Arte; puniva ogni grave offesa dei Grandi contro i popolani, con
giudizi e con pene eccezionali e crudeli: il taglio della mano, la
morte, piú spesso la confisca. Per le offese minori, v'erano solo
pene pecuniarie. I magistrati avevano facoltà di punire un popolano,
che si mostrasse avverso alla Repubblica o ne violasse le leggi,
col dichiararlo Grande, il che lo escludeva subito dal governo e lo
sottoponeva alle stesse angherie. Ma quello che è piú, quando uno dei
magnati, commessa l'offesa, sfuggiva alla giustizia, doveva in sua
vece pagar la pena il suo parente o consorto.[59] — Cosa unica nella
storia del mondo! esclama, a questo proposito, il Giudici. E chi non
vede, infatti, come questa, che è pure una legge fondamentale nella
storia della Repubblica, sembra invece una vendetta ispirata solo
dalle piú cieche passioni di parte? I dubbî perciò sorgono quasi ad
ogni parola di essa. Come spiegare che Dante si trovava dei Priori,
e con lui altri, che certo non erano artigiani, o solo di nome, se è
vero che gli Ordinamenti escludevano tutti coloro che non esercitavano
effettivamente una delle Arti? Ma, lasciando da parte mille altri
dubbi minori, egli è certo che il sentire che allora si condannava
alla morte un innocente, solo perché parente o consorto d'un colpevole
sfuggito alla giustizia, è cosa che non si può assolutamente capire.
Potremmo intenderla appena in mezzo alla piú oscura barbarie; resta
un mistero ed una contraddizione nel secolo di Dante; confonde tutte
le nostre idee intorno a quei tempi. Il riesaminare adunque un tale
soggetto non può essere senza qualche utilità. Si tratta di determinare
il vero carattere della rivoluzione seguita allora, e della legge che
ne fu conseguenza; di metterle in armonia coi tempi e colla storia di
Firenze.
II
In sul finire del secolo XIII, la Repubblica aveva acquistato in
Toscana ed in tutta Italia una importanza grandissima. La caduta degli
Svevi, la venuta degli Angioini, la vacanza dell'Impero avevano dato
al partito guelfo, che in Firenze era quello della democrazia, un
grandissimo ascendente. Pisa, Siena ed Arezzo, le sue tre grandi rivali
ghibelline, erano state dai Fiorentini, con una diplomazia accortissima
e con la forza delle armi, umiliate e vinte, il che non solo aveva
rialzato in Toscana l'autorità politica della loro Repubblica, ma le
aveva aperto ed assicurato tutte le grandi vie del commercio. Al mare
s'andava per Pisa; a Roma, nell'Umbria, nell'Italia meridionale per
Siena ed Arezzo; al settentrione s'andava per Bologna, città lontana,
guelfa ed amica. Quindi è che il commercio di Firenze prese allora
un rapido incremento, ed essa, che era una repubblica di mercanti,
in mezzo a repubbliche date del pari all'industria ed al commercio,
si trovò a capo di tutta Toscana. Da un altro lato però la cresciuta
potenza degli Angioini cominciava già ad ingelosire i Papi stessi,
che li avevano chiamati, e che ora volgevano l'occhio alla Germania,
per farvi risorgere le pretese imperiali, e cosí mettere un freno alla
crescente ambizione di Carlo d'Angiò, il quale, fatto da essi Senatore
di Roma e Vicario imperiale in Toscana, sembrava volesse seguire
l'audace politica degli Svevi, aspirando alla signoria d'Italia.
In un tale stato di cose, i Fiorentini seppero destreggiarsi con
un'accortezza maravigliosa, ed inclinando ora a destra ora a sinistra,
fecero piú volte piegar la bilancia dal lato che volevano. Si servivano
dei soldati di Carlo, per abbassare le città e i nobili ghibellini;
s'appoggiavano al Papa, per frenare l'albagía di Carlo; e mostravano
di voler favorire l'Impero, quando il Papa parlava da supremo signore
temporale, quasi, nel presente interregno, fosse lui l'erede naturale
dei diritti imperiali. In questo modo la Repubblica, non solo mantenne
salva la sua indipendenza, ma divenne uno Stato rispettato e temuto in
Italia.[60] Tutto ciò era conseguenza dell'attività, dell'accortezza
e intelligenza de' suoi popolani, i quali governavano con una tale
parsimonia nelle spese, con tanta prudenza, che si giunse ad una
prosperità inaudita. «E nota (dice il Villani), che infino a questo
tempo e piú addietro, era tanto il tranquillo stato di Firenze, che
di notte non si serravano le porte alla Città, né avea gabelle[61]
in Firenze; e per bisogno di moneta, per non fare libbra,[62] si
venderono mura vecchie, e' terreni d'entro e di fuori a chi v'era
accostato».[63] Con poche tasse e senza debiti, l'amministrazione
procedeva mirabilmente; non gravava i cittadini, ed aumentava il
benessere comune.
III
Pure, al disotto di questa apparente tranquillità, v'era nel seno
della Repubblica il germe d'una profonda discordia, che di tanto
in tanto scoppiava in sanguinosi conflitti, dei quali era causa
principale il malcontento dei Grandi. È un grave errore il credere,
che gli Ordinamenti di Giustizia li escludessero per la prima volta
dal governo. Questo era una disposizione di lunga mano apparecchiata,
e che, sebbene non fosse ancora rigorosamente eseguita, poteva dirsi
già sanzionata nel 1282, con la istituzione dei Priori delle Arti,
posti a capo della Repubblica. Ma non bisogna credere per questo, che
allora i Grandi avessero di fatto perduto nella Città ogni potere.
Prima di tutto, il nuovo modo di guerreggiare, pel quale gli eserciti
municipali d'artigiani, senza cavalieri, senza uomini d'arme, facevano
pessima prova, aveva reso inevitabile l'aiuto dei nobili, e cominciava
anche a rendere necessario il ricorrere a gente forestiera: Tedeschi,
Francesi e Spagnuoli, soldati di ventura che vivevano per la guerra e
della guerra. A Montaperti (1260) erano stati i Tedeschi di Manfredi
e i nobili ghibellini, esiliati da Firenze, che avevano inflitto una
terribile rotta all'esercito guelfo della Repubblica. A Campaldino
(1289) erano stati Corso Donati, Vieri dei Cerchi e altri Grandi o
potenti di Firenze, che avevano deciso la giornata. Questi lo sapevano
e lo ripetevano di continuo, sprezzando gli artigiani ed il popolo.
Educati alle armi, non distratti dal commercio, erano irritatissimi,
vedendosi esclusi dal governo da gente piú rozza e assai meno di loro
atta alla guerra. Le passioni politiche s'accendevano perciò sempre di
piú, ed essi non avevano né davano pace.
Bisogna poi notare che i Grandi d'allora non erano piú i nobili
feudatari d'una volta, isolati e chiusi nei loro castelli, come tanti
sovrani, dipendenti solo dall'Impero, e nemici della Repubblica. Vinti
nel contado, ed obbligati già da un pezzo ad entrare ed abitare in
Città, le si erano adesso affezionati, ma avrebbero in essa voluto
comandare. Trovandosi circondati per ogni lato da un popolo potente,
associato in Arti, e padrone del governo; sottomessi per forza alle
leggi repubblicane, che non riconoscevano i diritti feudali, s'erano
dovuti, a legittima difesa, associare nelle consorterie o società delle
Torri, regolate meno da leggi che da consuetudini, e però tanto piú
fortemente unite. Questi erano stati in origine, quasi esclusivamente,
vincoli di sangue, che s'andarono sempre piú stringendo collo scomporsi
dell'ordinamento feudale, quando le parentele, per non perdere la loro
forza, si formarono in caste o associazioni separate, che accoglievano
un numero sempre maggiore di soci. Abitavano gli uni vicino agli
altri nei loro palazzi, che stavano accosto ed occupavano spesso una
o piú vie della Città; vivevano insieme co' loro aderenti, uomini
d'arme, palafrenieri, servitori, stallieri, e nei momenti di pericolo
chiamavano anche i contadini dai loro ricchi possessi nella campagna.
Non solamente le loro proprietà restavano sempre nella famiglia o
nella consorteria, e le liti si componevano per mezzo di arbitri;[64]
ma le vendette si deliberavano in comune, e colui che le eseguiva era
sempre messo in salvo dagli amici, ritenendosi tutta la consorteria
responsabile del fatto. Spesso avevano tra casa e casa, o nelle
Corti dei loro palazzi, un arco sotto cui davano la corda a chi loro
piaceva. Della famiglia Bostichi, infatti, dice il Compagni: «Feciono
moltissimi mali e continuoronli molto. Collavano gli uomini in casa
loro, le quali erano in Mercato Nuovo, nel mezzo della Città, e di
mezzodí gli metteano al tormento. E volgarmente si dicea per la terra:
molte corti ci sono; e annoverando i luoghi dove si dava tormento,
si diceva: a casa i Bostichi, in Mercato».[65] Tuttociò continuava
sempre, quantunque si fossero già pubblicate severissime leggi contro i
Grandi. Un popolano era bastonato, ferito o messo alla corda, senza che
l'autore dell'offesa si potesse mai legalmente ritrovare. In campagna
questi medesimi Grandi s'adoperavano in mille modi a tener viva la
servitú, che pure era stata per legge abolita da piú anni, inducendo i
contadini, con la forza o le minacce, a riconoscere, mediante contratti
fittizî, obblighi che non avevano.[66]
E cosí fu che questi cittadini, già potenti per le loro condizioni
sociali, avevano sempre molta forza ed autorità politica nella
Repubblica, non ostante le leggi fatte contro di loro. Esclusi dalla
Signoria, non potevano entrare nel Consiglio dei Cento, e neppure in
quelli del Capitano, nei quali le cose piú importanti si trattavano.
Entravano però in quelli del Podestà, che doveva esser cavaliere,
e però spesso favoriva i nobili ne' suoi giudizî. Nelle ambascerie
erano di continuo adoperati, e nelle guerre pigliavano i primi posti;
ma sopra tutto prevalevano in quella istituzione che dicevasi la
_Parte Guelfa_, i cui principali ufficî erano ad essi piú specialmente
affidati. Fondata, come abbiamo già visto, nel 1267, dopo la cacciata
del conte Guido Novello, essa doveva amministrare tutti i beni
confiscati ai Ghibellini, dei quali s'era fatto _monte_ o _mobile_,
o come diremmo noi capitale. Questi beni dovevano essere adoperati ad
abbassare i Ghibellini ed a sostenere i Guelfi, dei quali Firenze era
capo in Toscana. Fu a questo proposito, che il cardinale Ottavio degli
Ubaldini esclamò: _Dappoi che i Guelfi di Firenze fanno mobile, giammai
non vi torneranno i Ghibellini_; e la sua profezia s'avverò.[67]
Difatti il partito ghibellino a poco a poco scomparve, per le continue
persecuzioni subite dopo il rovescio generale degli Svevi; e la Città,
divenuta allora affatto guelfa, si divise in popolani da un lato,
nobili, potenti o Grandi dall'altro. Questi, esclusi dal governo o
dagli onori, come dicevano allora, non poterono mai essere esclusi
dalla Parte, di cui continuarono invece ad amministrare le ricche
entrate. Essa era ordinata come una piccola repubblica, e nonostante
i molti tentativi fatti per introdurvi, in proporzione sempre
maggiore, i popolani, non vi si poté mai riuscire, e furono invece
sempre sopraffatti, tanto che nello statuto, che ne abbiamo a stampa,
compilato nel 1335, si trova incoraggiata, con premî in danaro, la
nomina di nuovi cavalieri. Ad ognuno di essi, fino a sei per anno,
davasi la somma di cinquanta fiorini in oro, «conciosiacosaché a cosí
magnifica Città si confaccia risplendere per quantità di cavalieri».
E cosí da un lato s'abbassavano i Grandi, e quasi pareva che si
volessero sterminare: da un altro invece essi trovavano sempre forza ed
aiuto.[68]
IV
Con tutti questi vantaggi, se i nobili fossero stati uniti, anche
dopo le battiture avute nel '66 e nell'82, avrebbero potuto ottenere
una rivincita, e dominare il popolo. Ma erano invece divisi e si
combattevano aspramente anche fra di loro. «Aveva grande guerra (dice
il Villani) tra gli Adimari e' Tosinghi, e tra' Rossi e' Tornaquinci, e
tra i Bardi e' Mozzi, e tra i Gherardini e' Manieri, e tra i Cavalcanti
e' Buondelmonti, e tra certi de' Buondelmonti e' Giandonati, e tra'
Visdomini e' Falconieri, e tra i Bostichi e' Foraboschi, e tra'
Foraboschi e' Malespini, e tra' Frescobaldi insieme, e tra la casa
de' Donati insieme e piú altri casati».[69] Né deve recar maraviglia,
che le consorterie cosí forti e potenti fossero gelose le une delle
altre. S'aggiungeva poi, che fra questi nobili guelfi c'erano gli
avanzi del partito ghibellino, con le loro simpatie imperiali, il
che costituiva un altro germe di discordia, e dava animo, eccitava
il popolo a procedere sempre piú oltre nella guerra di sterminio,
che aveva incominciata. Assai meglio ordinato e piú unito; associato
nelle varie Arti, che formavano parte della generale costituzione
dello Stato, esso dimostrava, in ogni occasione, una forza ed unità di
azione, che i Grandi non avevano mai. Cominciava, è vero, a scorgersi
già sin d'allora il germe di qualche gelosia tra le Arti maggiori,
le minori e la plebe; ma questa discordia scoppiò assai piú tardi.
Per ora non se ne vedeva neppure il principio. S'erano formate, tra i
membri d'una stessa Arte o di varie Arti, quelle che allora chiamavansi
_Leghe, Posture, Convegni_, ossieno accordi speciali, fatti anche
per mezzo di regolari scritture. Ma avevano uno scopo piú che altro
commerciale, mirando a tenere abusivamente alti certi prezzi, a fare
monopolî poco legittimi: solo in piccola parte nascevano da passioni o
interessi politici. Non erano permessi dalle leggi, né certo favorivano
la concordia, ma avevano poca importanza.
La Città si trovava cosí sempre piú divisa e suddivisa in gruppi, e
pareva che minacciasse d'andare in frantumi. I popolani erano di certo
sempre i padroni del governo; ma i nobili, sebbene in diverso modo,
erano anch'essi potenti; quindi l'unità e la concordia dovevano di
continuo correre grave pericolo. L'ottenere una maggiore uguaglianza
fra i cittadini, una maggiore unione e forza cosí nella società come
nel governo, doveva essere perciò lo scopo cui, per necessità delle
cose, bisognava mirare, se non si voleva restar sempre sull'orlo di
un precipizio. Da gran tempo infatti la legislazione fiorentina e le
continue rivoluzioni si erano indirizzate a questo fine. La legge del
6 agosto 1289, con la quale si aboliva la servitú, per dare la libertà
ai contadini, fu anch'essa un nuovo passo verso l'uguaglianza. Quelle
del 30 giugno e 3 luglio 1290 proibirono ogni accordo, che in qualunque
modo s'allontanasse dalla costituzione legale delle Arti. La legge
del 31 gennaio 1291 pose un altro freno ai nobili, obbligando tutti i
cittadini, senza alcuna distinzione, a sottostare ai giudici ordinarî,
minacciando pene severissime a chiunque pretendesse d'avere o di volere
impetrare il privilegio di tribunali eccezionali.[70]
Ma ciò che è ancora piú, la pena pecuniaria minacciata in tali casi,
ricadeva sul consorto o parente del colpevole, se esso riusciva a
sfuggire alla giustizia. È questa una legge che deve a noi sembrare
molto strana; ma che pur trova la sua spiegazione in quello che
abbiamo già detto sull'ordinamento che aveva allora la proprietà,
sulla costituzione delle famiglie e delle consorterie. Il patrimonio
domestico rimanendo, in massima parte, indiviso nella famiglia,
l'imporre pena pecuniaria ad uno solo de' suoi membri, senza colpire
gli altri, doveva riuscire di certo non solo assai difficile, ma anche
pericoloso, e per questa ragione la legge tendeva sempre ad obbligarli
tutti in solido. Un tal principio sembrava piú logico ancora quando
trattavasi di pene imposte ai Grandi, che vivevano strettamente
uniti fra di loro nelle consorterie; che in comune trattavano i loro
interessi, deliberavano le vendette, mostrando di volere in ogni cosa
vivere ed essere insieme responsabili. Se la proprietà apparteneva a
tutta la famiglia, ed era perciò sempre questa che pagava; se comune
era anche la vendetta, e le piú gravi offese erano fatte in nome
e per volontà di tutti i parenti, non pareva che vi fosse nulla di
strano nella legge che obbligava l'un consorto o parente a pagare
per l'altro, cominciando dai piú prossimi. E già da lungo tempo, per
queste ragioni appunto, le leggi, dopo aver ordinato l'elenco dei
Grandi, li obbligavano a sodare, cioè a dare, ciascuno, malleveria
non solo direttamente per sé, ma anche l'uno per l'altro parente,
mediante la somma di lire due mila, che a questo fine si depositava.
In tal modo, quando le pene pecuniarie, che generalmente non passavano
mai tale somma, ricadevano sopra un Grande, v'era già il danaro da
lui stesso depositato, o il parente in simil modo vincolato a pagare
per lui, nel caso in cui questi fosse fuggito o avesse con qualche
indebito artifizio saputo eludere la legge.[71] Tali precisamente e
non altri sono i principi sui quali si fondano anche gli Ordinamenti
di Giustizia, che non si possono perciò in nessun caso ritenere opera
personale di Giano della Bella, essendo invece una conseguenza logica,
un resultato naturale, inevitabile delle rivoluzioni, delle istituzioni
e delle leggi precedenti. In gran parte anzi essi non fanno altro che
raccoglierle ed ordinarle, rendendo piú chiaro e visibile il loro scopo
antico e costante.
V
Giano della Bella era un uomo d'azione, non un legislatore né un
politico. Nobile di origine, aveva combattuto a Campaldino, dove ebbe
ucciso il suo cavallo; s'era poi dato al partito popolare, secondo
che si diceva, per una contesa avuta in san Piero Scheraggio con
Piero Frescobaldi, il quale sarebbe giunto a mettergli le mani sul
viso, minacciando di tagliargli il naso.[72] Vero o no che sia il
fatto, certo egli era di carattere violento, di molto ardire, di poca
prudenza, e disinteressato amico della libertà; ma non punto scevro
dalla passione della vendetta, di che anzi veniva accusato dagli stessi
suoi ammiratori. «Uomo virile e di grande animo (dice il Compagni) era
tanto ardito, che lui difendeva quelle cose che altri abbandonava,
e parlava quelle che altri taceva, e tutto faceva in favore della
giustizia contro ai colpevoli, e tanto era temuto dai rettori, che
temeano nascondere i maleficî».[73] — «Egli era (dice il Villani) il
piú leale e diritto popolano e amatore del bene comune, che uomo di
Firenze, e quegli che mettea in Comune e non ne traeva. Era presuntuoso
e voleva le sue vendette fare, e fecene alcuna contro gli Abati suoi
vicini, col braccio del Comune»,[74] di che il buon cronista gravemente
lo biasima. Mandato Podestà a Pistoia, s'era subito gettato in mezzo ai
partiti, perseguitando alcuni e favorendo altri, con tanto ardore, che
invece di calmarli, come era suo debito, li accese maggiormente, tanto
che non potette neppur compiere il tempo dell'ufficio suo.[75] Tutta la
condotta di lui in Firenze, noi lo vedremo, dimostra che esso era un
uomo di poca prudenza e di grande impeto. Furono anzi queste passioni
appunto, che ne fecero non già un legislatore, ma un capopopolo, un
implacabile nemico dei Grandi.
Dopo la battaglia di Campaldino, questi dimostravano una maggiore
audacia ed una superbia crescente. — Siamo noi, essi dicevano
continuamente, che demmo la sconfitta in Campaldino, e voi ci volete
ora disfare. — Volevano invece primeggiare e comandare, ed ogni giorno
ingiuriavano o ferivano qualche popolano. Né le leggi bastavano, a
punirli, perché gli offensori non si trovavano mai; venivano nascosti,
e nessuno voleva o osava fare testimonianza contro di essi. Un popolano
era circondato, assalito, riceveva una pugnalata, e l'autore del
delitto non era visto da nessuno. Un altro era tirato in mezzo alle
case d'una consorteria, malmenato, picchiato, collato alla fune,
e tutto quello che ivi seguiva rimaneva un mistero. Si condannava
ad una multa qualche Grande, e subito egli dichiarava di non aver
nessuna proprietà individuale, di non aver sodato per negligenza
sua o dei magistrati,[76] ed i parenti facevano lo stesso discorso.
Bisognava dunque richiamare in vigore, rafforzare le antiche leggi,
venire a nuovi e piú duri provvedimenti. Cosí finalmente i Priori,
che si trovavano in ufficio dal 15 dicembre '92 al 15 febbraio '93,
spinti dalla opinione popolare, che era guidata da Giano, dettero
commissione a tre cittadini, Donato Ristori, Ubertino della Strozza e
Baldo Aguglioni di stendere una nuova legge, la quale, provvedendo ai
pericoli presenti, desse per l'avvenire un piú stabile assetto alla
Repubblica. Il 10 gennaio, essendo già pronta la legge, il Capitano del
popolo radunava il Consiglio dei Cento, proponendo che si chiedesse
agli opportuni Consigli la balía[77] di proclamarla, quando fosse
stata approvata dai magistrati e da alcuni savî cittadini. Vi fu chi
propose invece che si leggesse e discutesse prima nei Consigli; ma
cosí si correva rischio di non venir mai a capo di nulla. Prevalse
quindi il partito piú pratico, e fu con 72 voti contro soli 2, deciso
di concedere la chiesta balía. Il 18 gennaio la nuova legge, chiamata
_Ordinamenti_ o _Ordini della Giustizia_, fu promulgata in nome del
Podestà, del Capitano e dei Priori, sentite prima le Capitudini delle
21 Arti,[78] ed alcuni savi cittadini. Tutto fa credere che fra questi
fosse anche Giano della Bella; ma, sebbene gli storici lo dieno come
autore e promotore della legge, perché fu esso che guidò il popolo e
costrinse la Signoria, pure non si trovava allora al governo, né il
suo nome apparisce negli atti ufficiali in modo alcuno.[79] Tanto fu
lontano dall'essere il vero e solo autore o compilatore della legge.
VI
Ma che cosa sono dunque questi Ordinamenti? Per rispondere a una tale
domanda, bisogna mettere da parte gli storici ed esaminare la legge
stessa. Se non che, noi ne abbiamo molte compilazioni antiche, le quali
sono tra loro cosí diverse, che in una trovansi solo 22 rubriche, in
altre piú di cento. È necessario quindi, prima di tutto, determinare
quale di esse è la primitiva e genuina, fatta il 18 gennaio '93,
perché solamente su questa possiamo fondare un giudizio sicuro, e però
solamente da essa dobbiamo prender le mosse.
Queste compilazioni cosí diverse arrivano al numero di sei, quattro a
stampa, e due ancora inedite. Noi possiamo subito metterne da banda
due, perché non fanno al nostro scopo. Una è quella che si trova
nella compilazione generale degli Statuti fiorentini, fatta nel 1415
per opera di Bartolommeo Volpi e Paolo de Castro, pubblicata per le
stampe verso la fine del secolo XVIII, colla falsa data di Friburgo
(1778-83). In essa sono riunite leggi di tempi diversissimi, senza
ordine cronologico, e gli Ordinamenti vi si trovano, ma alterati da
tutte le modificazioni posteriori, accumulate anch'esse alla rinfusa.
Per lo storico dei tempi di Giano della Bella, una tale raccolta non
può essere utile, perché non dà nessuna sicura garanzia. E cosí anche
dobbiamo porre da banda una miscellanea, che si trova nell'Archivio
fiorentino, e che, come dice il Bonaini, è un _grosso zibaldone_, in
cui sono leggi disparate, di varî tempi e di varia indole, qualcuna
delle quali afforza o modifica gli Ordinamenti di giustizia. Essa può
quindi avere importanza per la storia degli Ordinamenti, ma non dà
nessun aiuto a trovarne la forma primitiva.
Restano cosí quattro compilazioni, delle quali una sola è inedita.
Esaminandole, si vede subito che quella pubblicata dal Bonaini, non
ha che 22 rubriche, l'ultima delle quali, la conclusione generale, è
mutila; le altre compilazioni ne hanno assai piú, ma in esse i veri
e proprî Ordinamenti del gennaio 93 sono contenuti sempre nelle prime
28 rubriche.[80] Infatti dalla ventinovesima in poi cominciano giunte
e leggi posteriori, che portano assai spesso la loro propria data, e
furono unite agli Ordinamenti, perché li modificano, li rafforzano, li
rendono piú miti o trattano materie affini. È la vicenda che piú o meno
subirono tutte quante le leggi, tutti gli Statuti della Repubblica. In
questo modo adunque le grandi divergenze delle diverse compilazioni si
riducono in assai ristretti confini, per ciò che s'attiene ai primi
Ordinamenti. Restano tuttavia de' dubbî, perché non solo abbiamo da
un lato 22 rubriche, e da un altro 28; ma esse differiscono fra di
loro in varî punti. Cominciamo dunque dal notare, come la piú antica
compilazione è senza dubbio quella che il Bonaini pubblicò nel 1855,
da un codice originale dell'Archivio di Stato. Egli credette d'aver
trovato la redazione primitiva degli Ordinamenti; ma pure, diligente
com'è, preferí chiamarla _prima bozza_, perché non è veramente la
legge stessa, approvata e promulgata dai Magistrati, secondo che
l'Hegel ha poi dimostrato.[81] Il codice è antichissimo; si può anzi
ritenere dei tempi di Giano della Bella. Infatti, in una intestazione,
che fu prima messa, poi cancellata, trovasi la data, 1292 _de mense
ianuarii_.[82] (s. n. 1293). Vi manca la formula con cui s'intestavano
tutte le provvisioni della Repubblica, e nella quale si ponevano, non
solo la data e il titolo, ma qualche volta anche i nomi dei magistrati,
che promulgavano la legge. Il codice, in piccolo formato, è pieno di
cancellature, pentimenti, aggiunte scritte da mani diverse; e spesso
tra una rubrica e l'altra sono spazî vuoti, lasciati per dar luogo
appunto alle aggiunte o correzioni possibili. Tutto fa chiaramente
vedere che in questo antico Codice abbiamo solo la bozza della legge,
quale fu compilata, per ordine dei magistrati, dai tre cittadini piú
sopra nominati, senza che questa avesse ancora ricevuto la sua forma
definitiva, né la sanzione legale di coloro che dovevano discuterla ed
approvarla, prima che potesse essere promulgata. Non possiamo perciò
dire con certezza, se e quali modificazioni essa poté subire.
Ma se questa bozza è alquanto anteriore alla vera e propria legge, le
altre compilazioni che abbiamo di essa son tutte posteriori, e quindi
possono avere giunte e modificazioni fatte piú tardi. Esaminando
cosí la compilazione latina, pubblicata dal Fineschi nel 1790,
come quella italiana che fu pubblicata dal Giudici nel 1853, cavate
ambedue da codici antichi ed autentici, troviamo nell'una e nell'altra
tutti quanti i caratteri d'una legge legalmente promulgata. Ambedue
cominciano con la formula ufficiale, e hanno la data del 18 gennaio
92 (s. n. 93). Guardando alle rubriche aggiunte nella seconda di esse
(italiana), che è molto piú lunga, si trovano diverse date, una delle
quali del 1324; la prima invece (latina) non ha nessuna data posteriore
al 6 luglio 1295. Questa è dunque la piú antica delle due, e le poche
divergenze che osserviamo anche fra le sue prime 28 rubriche, e quelle
della compilazione italiana, debbono di certo derivare da modificazioni
posteriormente introdotte in questa. Tuttavia anche le prime rubriche
della compilazione latina han dovuto subire modificazioni, anteriori
però al 6 luglio '95. Nella rubrica VI troviamo infatti che il numero
dei testimoni, il quale restava indeterminato nella bozza (rub. V), è
portato a tre nelle due compilazioni posteriori, il che (come vedremo)
si può coi documenti provare che fu deliberato nel luglio '95. Possiamo
dunque in conclusione affermare, che di queste due compilazioni degli
Ordinamenti, la latina, cioè la piú antica, ce li presenta nella
forma che ebbero nel luglio '95; l'italiana, invece, sebbene sia
una traduzione, che dall'esame del codice può dirsi ufficiale, ha in
qualche punto subito modificazioni anche posteriori al '95. Se poi,
tenendo conto solamente delle loro prime 28 rubriche, le paragoniamo
con la bozza del Bonaini, troveremo che, salvo la mancanza in questa
di sei rubriche, quasi tutte di assai poca importanza, le altre
divergenze sono piú di forma che di sostanza. In ogni modo, quando le
tre redazioni vanno fra loro d'accordo, possiamo essere certi d'avere
la legge sanzionata il 18 gennaio '93, nella forma stessa che ebbe
allora; quando invece troviamo delle divergenze, bisogna, prima di
poter arrivare a qualche conclusione certa, aiutarsi col soccorso
dei cronisti e di nuovi documenti, se ve ne sono. Con queste norme
procediamo dunque all'esame della legge.[83]
VII
Che cosa dunque ci dicono, che cosa sono questi Ordinamenti di
giustizia nella loro forma originale? Essi portano nella Repubblica
un mutamento politico e sociale, col manifesto intento di promuovere
l'uguaglianza civile, dare maggiore unità al governo, maggior forza
alle Arti; assicurare l'unione e la concordia del popolo; metter
freno all'albagia dei Grandi. La riforma piú propriamente politica si
restringe a dare norme sicure per la elezione dei Priori, ai quali
è aggiunto un nuovo e piú autorevole magistrato, il Gonfaloniere di
giustizia, che siede con essi.
I sei Priori in ufficio, invitati dal Capitano del popolo, radunavano
per mezzo suo le Capitudini, ossia i Consoli delle 12 Arti maggiori, e
i savi cittadini, che credevano richiedere, per deliberare con loro sul
piú opportuno e sicuro modo di scegliere i propri successori. I quali
dovevano essere ascritti nella matricola di un'Arte ed esercitarla,
questo essendo il modo piú sicuro di provare, che non appartenevano
a famiglie di Grandi, che era sempre il punto essenziale. Infatti chi
fosse rimasto ancora dei Grandi, sebbene esercitasse l'Arte, non poteva
entrare nella Signoria.[84] Si poteva, con sottili ed anche sofistiche
interpetrazioni, transigere sull'esercizio effettivo dell'Arte, non
mai però sull'essere realmente fuori dell'aristocrazia.[85] Lo stesso
Giano della Bella, che aveva appena, come dice il Villani, qualche
interesse commerciale in Francia, di nobile fattosi popolano, poté
nel febbraio '93 essere dei Signori. Nel luglio del '95, come vedremo,
furono modificati gli Ordinamenti, e bastò addirittura essere ascritto
all'Arte, senza di fatto esercitarla, richiedendosi però sempre che
non si fosse dei nobili. Seguivano molte prescrizioni destinate a dare
equa parte negli uffici a tutti quanti i Sesti della Città, a tutte le
Arti, vietandosi che vi fossero piú Priori d'un medesimo Sesto, d'una
medesima Arte o famiglia. Chi usciva d'ufficio aveva divieto a tornarvi
per due anni, e cosí pure avevano divieto i suoi parenti. L'ufficio
dei Priori durava due mesi; non si poteva chiedere né brigare, e non si
poteva neppure ricusare. Essi sceglievano, per abitarvi, una casa nella
quale vivevano e mangiavano insieme, senza potere accettare inviti o
dare udienze private.[86]
Si veniva poi alla elezione del nuovo magistrato, cioè il Gonfaloniere
della Giustizia. Esso era eletto ogni due mesi, d'un Sesto sempre
diverso della Città, dai nuovi Priori, dal Capitano e dalle Capitudini,
piú due Savi per Sesto. Era in tutto pareggiato ai Priori, salvo che
aveva divieto d'un anno invece di due; viveva con essi qual _primus
inter pares_; aveva, come essi, l'onorario di dieci soldi al giorno,
comprese anche le spese, per il che si poteva dire un ufficio gratuito.
Avendo però dalla legge maggiori attribuzioni, ben presto divennero
di necessità il capo della Signoria.[87] A lui si consegnava, in
pubblico Parlamento, il Gonfalone del Popolo, donde veniva il nome
di Gonfaloniere, ed aveva a propria disposizione 100 pavesi o scudi,
25 balestre con quadrella, i quali servivano a meglio armare alcuni
dei 1000 popolani scelti ogni anno, per essere agli ordini suoi,
del Capitano e del Podestà, e provvedere cosí al buon ordine ed alla
esecuzione delle nuove leggi.[88] Non poteva esser parente dei Priori
in ufficio. La creazione di questo nuovo magistrato viene di certo a
provare chiaramente, che si sentiva già il bisogno di dare maggiore
unità e capo al governo. La gelosia repubblicana però non permise
allora d'andar oltre una semplice apparenza. E quindi il Gonfaloniere
non fu che il piú autorevole fra i Priori, mutabile al pari di essi; ma
in certe occasioni poteva direttamente disporre de' popolani armati, il
che aumentava di certo la sua autorità.
Venendo ora a quella parte degli Ordinamenti, che aveva un carattere
assai piú sociale che politico, noteremo innanzi tutto, che da essi
ha origine la definitiva costituzione delle Arti in Firenze, le quali
ben presto formarono o rinnovarono i propri statuti; ed essi ancora
ne fissarono il numero normale, il quale d'allora in poi rimase
sempre fermo a 21.[89] La prima rubrica infatti ordinava che le Arti
facessero solenne giuramento di mantenere l'unione e la concordia del
popolo. La seconda annullava e proibiva severamente tutte quante le
_compagnie, leghe, promesse, convegne, obbligazioni e sacramenti_,
ossia tutti gli accordi fra i popolani, non preveduti o permessi dalle
leggi, contrari o estranei alla costituzione delle Arti stesse. Al
procuratore ed agli stipulatori di simili accordi si minacciava perfino
la pena del capo; e l'Arte in cui l'accordo avesse avuto luogo, doveva
pagare mille lire; cinquecento dovevano pagarne i suoi Consoli ed il
notaio che avesse compilato l'atto.[90] Da tutto ciò si vede chiaro
che non si trattava solo, come fu affermato e creduto, d'una legge di
vendetta contro i nobili; ma si voleva anche riordinare la Città ed il
governo, costituendo fortemente le Arti, dando ad esse nuova importanza
politica. L'abbassamento dei Grandi formava tuttavia uno degli scopi
principali della legge. Vediamo dunque quali erano le disposizioni a
ciò destinate.
VIII
Prima di tutto, era necessario, per punire i Grandi delle loro continue
offese contro i popolani, obbligarli a sodare, cosa che molti di essi
avevano saputo, in onta alle leggi, evitare. Le pene per la maggior
parte dei delitti erano pecuniarie, e chi non aveva sodato, facilmente
poteva trovar modo di sfuggirle con una o un'altra scusa: ciò si
voleva con gli Ordinamenti impedire.[91] Essi richiamavano quindi
in vigore le antiche leggi, già troppo spesso violate. «Ancora, per
ischifare molti inganni, li quali per alquanti piú Grandi e nobili
de la Cittade e del contado di Firenze, sono commessi cotidianamente
intorno a' sodamenti li quali per loro si fanno o debbonsi fare, per
la forma e secondo la forma del Costituto del Comune di Firenze, posto
sotto la rubrica: _De le securtadi che si debbono fare da' Grandi
de la città di Firenze, e comincia quello capitolo: Acciò che la
isfrenata specialmente de' Grandi_, etc. proveduto e ordinato è,[92]
etc.» Tutti i Grandi, adunque, i quali erano già notati nel sopradetto
Costituto, e dei quali si fece allora nuova lista, dovevano dai 15
ai 70 anni, senza eccezione, sodare per lire duemila, somma a cui
vediamo generalmente ammontare le piú gravi pene pecuniarie, oltre la
confisca di cui soleva allora farsi uso ed abuso. Se qualcuno di essi
era dell'Arte, ciò non bastava ad esentarlo dall'obbligo del sodare; ad
ottenere un tale vantaggio era necessario, che a tutta la famiglia, per
una qualche ragione, anche per sola tolleranza, fosse stato concesso,
durante cinque anni almeno, di non sodare, o che l'avessero dichiarata
addirittura _francata_. In questi casi essa era ritenuta come davvero
popolare, con tutti quanti i vantaggi che ne derivavano. Ai piú poveri
si poteva dai Signori alleviare il sodamente, ma questo era ciò che
dava poi occasione a parzialità ed a frodi.[93] I sodamenti, continuava
la legge, saranno fatti nel mese di gennaio, o al piú nel febbraio; se
qualcuno si ricusa o ritarda in qualunque modo, verrà bandito, ed in
sua vece saranno obbligati i parenti piú prossimi in linea maschile.
Commettendosi il maleficio da chi non ha sodato, la pena ricadrà sui
parenti. Se poi si tratta di pena capitale, ed il colpevole fugge, i
parenti allora, invece delle duemila lire del sodamento, ne pagheranno
tremila. Quando però fra questi parenti vi siano nimicizie di sangue,
cesserà l'obbligo di sodare l'uno per l'altro. Ciò prova chiaro che,
cessando la comunanza degl'interessi e l'alleanza delle passioni, la
legge non richiedeva piú la responsabilità collettiva dei parenti o
consorti, il che fa sempre meglio vedere quale era lo scopo cui essa
mirava.[94]
Solamente quando i membri delle consorterie agivano in comune,
come se formassero davvero una persona sola, la legge, che voleva
disfar le consorterie, dichiarava gli uni responsabili degli
altri, ed obbligava l'un socio a sodare ed a pagare per l'altro.
Ma è sempre una pena pecuniaria, ed anche questa tra certi limiti,
quella che ricade sui parenti, perché essa sola è come imposta alla
consorteria collettivamente. Ciò spiega che cosa significassero le
parole del Compagni e del Villani, quando dicevano che, secondo gli
Ordinamenti, «l'un consorto era tenuto per l'altro».[95] E si vede
come erroneamente, o almeno assai esageratamente le interpretasse il
Machiavelli, quando disse in termini generali: «obbligavansi i consorti
del reo alla medesima pena che quello»;[96] e come s'ingannassero i
moderni nel ripetere una interpretazione, che si trova contraddetta
dagli Ordinamenti stessi, i quali altrimenti sarebbero in opposizione
con la cultura dei tempi, e con i piú fondamentali principî d'ogni
diritto. Ciò che essi fecero davvero contro i Grandi, si può ridurre
a due punti principali: richiamare in vigore e rendere piú severe le
leggi, che li escludevano dagli uffici, e li obbligavano a sodare
ed a pagare l'uno per l'altro; aggravare le pene contro di loro,
«raddoppiando le pene comuni diversamente», dice il Villani.[97]
Vediamo ora quali erano queste pene cosí aggravate.
Se un Grande, dicono gli Ordinamenti, uccide o fa uccidere un popolano,
tanto il Grande come l'esecutore del delitto saranno dal Podestà
condannati a morte; i loro beni disfatti e confiscati.[98] Se fuggono,
saranno condannati in contumacia, oltre la confisca; il mallevadore
pagherà, nonostante, la somma per cui ha sodato, con diritto di
rivalersene poi sui beni confiscati e disfatti del contumace. Tutti gli
altri Grandi i quali, senza essere direttamente autori del maleficio,
vi avevano preso parte, venivano condannati in lire duemila; non
pagandole, si confiscavano loro i beni, e s'obbligavano i parenti o
mallevadori a pagare. Quando si trattava invece d'una grave ferita,
l'esecutore del delitto e colui che aveva istigato a commetterlo,
venivano condannati in lire duemila. Ricusando di pagar la pena, era
ad essi mozza la mano; sfuggendo alla giustizia, i loro beni venivano
disfatti e confiscati, i mallevadori costretti a pagare, potendo al
solito rivalersi sui beni confiscati. Scemando la gravità dell'offesa,
scemava la pena. In ogni modo, i colpevoli avevano per cinque anni
divieto da ogni pubblico ufficio. A provare il delitto, se si trattava
di morte, bastavano il giuramento dell'offeso o del suo prossimo
parente, e due _testimonî di pubblica fama_; non era cioè necessario
che fossero testimonî oculari. Questa era la parte della legge che piú
offendeva i Grandi. In generale essi si curavano poco della minaccia
di pene anche severissime, sperando sempre di poterle sfuggire. Invece
molto s'impensierivano, andavano anzi in furore, quando si provvedeva
ai modi di eseguire rigorosamente le condanne. E tale era appunto
il principale scopo, il carattere vero degli Ordinamenti. Tutto il
giudizio da essi ordinato procedeva in modo sommario, quasi di legge
stataria, dando molto peso alla voce pubblica, che in mezzo alle
passioni dei partiti non era certo guida sicura. La stretta unione
delle consorterie, aveva reso assai difficili, se non impossibili,
i procedimenti legali. E quindi si ordinava che, commesso una volta
il delitto, il Podestà dovesse, nel termine di cinque o al piú otto
giorni, secondo la maggiore o minore gravità di esso, scoprirne
l'autore, sotto pena, ove trascurasse, di perdere l'ufficio, e di 500
lire per le offese minori. Allora però doveva provvedere il Capitano,
sotto minaccia delle medesime pene. Le botteghe si chiudevano, gli
artigiani s'armavano, il Gonfaloniere vegliava, punendo chi non era
pronto all'obbedienza. Quando invece il Podestà scopriva il reo, e si
trattava d'omicidio, esso d'accordo col Gonfaloniere faceva, senza
neppure aspettare il resultato del giudizio, sonare la campana a
martello, e, radunati i mille uomini armati, andavano a disfar le case
del colpevole. I capi delle Arti si tenevano pronti ad ogni chiamata
del Capitano. Se si trattava invece di minori delitti, il disfacimento
aveva luogo dopo il giudizio.[99] Ed è qui da notare che questi
disfacimenti non solevano mai arrivare ad una totale distruzione,
giacchè Gonfaloniere e Podestà, massime pei delitti minori, si ponevano
d'accordo sulle proporzioni che credevano darvi.[100]
Erano minacciate pene assai severe cosí agli offesi che non
denunziavano il maleficio,[101] come a coloro che facevano false
denunzie.[102] Quando un popolano s'intrometteva nelle zuffe dei
Grandi, e ne toccava, o quando si trattava di contese tra servitore
e padrone, allora non avevano esecuzione gli Ordinamenti, ma tornava
in vigore la legge comune.[103] Seguivano altre disposizioni circa le
ingiuste occupazioni, che i Grandi facevano dei beni dei popolani,
gli ostacoli che ponevano alla riscossione delle loro rendite, e si
determinavano le pene pecuniarie in 1000 o 500 lire, con le norme
consuete.[104] Al Grande condannato era vietato di fare accatto o
colletta per trovare il danaro, giacché allora sarebbe stato piú facile
far le vendette in comune, e poi sottoscriversi fra molti per pagare.
E però il Grande che faceva l'accatto, veniva condannato in lire 500;
quelli che andavano raccogliendo per lui il denaro, e quelli che lo
davano, erano condannati in lire 100.[105]
Non si concedeva appello di sorta contro i giudizi dati in forza degli
Ordinamenti,[106] perché questi erano superiori ad ogni statuto, e non
potevano essere prorogati, né sospesi o alterati, sotto gravi pene,
determinate nella _Conclusione generale_.[107]
IX
Tali furono dunque gli Ordinamenti di giustizia. Essi cercavano, come
già dicemmo, di rafforzare le Arti, dare maggiore unità al governo
ed al popolo, abbassare i Grandi, affrettare la dissoluzione delle
consorterie. Solo era a dubitarsi che una legge siffatta riuscisse
ad avere la sua piena esecuzione, e non fosse invece violata dai
Grandi, come tante altre già promulgate coi medesimi intendimenti.
Ed a questo appunto Giano della Bella cercò provvedere. Egli non era
stato compilatore degli Ordinamenti, né si trovava in ufficio quando
furono discussi e sanzionati; ma ne fu certo promotore. Poco dopo la
loro proclamazione, il 15 febbraio '93, venne eletto dei Priori; ed il
10 aprile, o sia cinque giorni prima che uscisse d'ufficio, troviamo
letta, discussa ed approvata in tutti i Consigli della Repubblica, una
nuova provvisione, intesa a _fortificare_ gli Ordinamenti dei quali poi
fece parte.
Questa legge, che risponde assai bene al carattere di Giano, uomo
d'azione e non di discussione, era semplicissima. Ai mille popolani,
posti a disposizione del Gonfaloniere di giustizia, del Capitano e del
Podestà, se ne aggiungevano altri mille, piú centocinquanta _magistri
de lapide et lignamine_ e cinquanta _piconarii fortes et robusti, cum
bonis picconibus.[108] Lo scopo di tutto ciò era ben chiaro: si voleva
davvero punire_; venire in ogni modo alle confische, al disfacimento
delle case dei Grandi, che offendevano i popolani. L'irritazione dei
nobili fu quindi grandissima, ed il loro odio contro Giano non ebbe
piú limiti. Ma egli non si spaventava; voleva anzi andare sempre piú
oltre, e mirava ad un nuovo provvedimento, che se fosse stato davvero
attuato, i Grandi eran di certo spacciati per sempre. La loro forza,
come abbiamo visto, rimaneva ancora intatta nei magistrati della Parte
Guelfa, e Giano, per abbassarli, voleva appunto torre ai Capitani di
essa «il suggello e 'l mobile della Parte, ch'era assai, e recarlo in
Comune, non perché egli non fosse guelfo e di nazione guelfa, ma per
abbassare la potenza dei Grandi».[109] Infatti, tolto che le fosse
stato il suggello, che era come il segno della propria personalità;
toltole il _mobile_ o sia il danaro, per darlo al Comune, essa sarebbe
stata disfatta, o almeno assai indebolita, e i Grandi avrebbero perduto
cosí l'ultima fortezza in cui s'erano ricoverati. La proposta di
Giano trovava poi un giusto appiglio nella legge che aveva istituito
la Parte, secondo la quale a questa spettava un terzo solamente dei
beni confiscati ai Ghibellini: non avrebbe dovuto prender tutto,
come aveva fatto. Quindi si poteva con qualche giustizia obbligarla
alla restituzione dei due terzi almeno, che aveva indebitamente
usurpati. Fino a che punto Giano riuscisse nell'intento non sappiamo,
perché mancano i documenti. Da un lato gli storici accennano al
fatto,[110] dall'altro la Parte Guelfa continuò per lungo tempo ancora
a spadroneggiare. Certo il solo tentativo basta a spiegarci l'odio
crescente che s'accumulò contro di lui, e i segni che si videro subito
d'una vicina catastrofe nella Città.
X
I popolani s'accorsero allora del pericolo che minacciava, e per esser
parati agli eventi, cercarono di liberarsi subito da ogni minaccia
di guerra esterna, concludendo la pace coi Pisani, sebbene questi
fossero già ridotti agli estremi, sicché il continuare la guerra li
avrebbe sottomessi ed umiliati sempre di piú. Ma i Fiorentini vollero
cosí «fortificare loro stato di popolo, e affiebolire il podere de'
Grandi e de' possenti, i quali molte volte accrescono e vivono delle
guerre».[111] Le trattative cominciarono sotto il gonfalonierato di
Migliore Guadagni (15 aprile a 15 giugno 93), e furono concluse sotto
quello di Dino Compagni, che venne eletto subito dopo. I patti furono:
restituzione dei prigionieri; esenzione da ogni gabella sulle mercanzie
dei Comuni della Lega toscana, che passavano per Pisa, con reciproco
privilegio ai Pisani. Per quattro anni questi dovevano eleggere il
Podestà ed il Capitano, in modo che uno dei due venisse dai Comuni
della Lega, l'altro da gente non ribelle ad essa, e non mai fra i
conti di Montefeltro. Di questi era appunto il conte Guido, che aveva
sino allora comandato con gran valore la difesa di Pisa, tenendovi
l'ufficio di Podestà, di Capitano del popolo e di guerra. Egli doveva
ora, secondo i patti della pace, abbandonare la città insieme con tutti
i Ghibellini forestieri, in fede di che si dovettero dare in ostaggio
25 dei migliori cittadini. Tutto ciò fu un obbligare i Pisani alla
piú dura ingratitudine, che il Conte avrebbe potuto far loro pagar
cara, trovandosi esso alla testa d'un esercito ancora numeroso e a lui
devoto; pure volle invece sopportare l'ingiuria dignitosamente. Entrato
in Consiglio, ricordò loro i servigi resi, la ingratitudine con cui
veniva pagato, e, ricevuto il suo soldo, se ne parti senza indugio. Ai
Fiorentini fu anche promesso, che le mura del castello di Pontedera
verrebbero disfatte, e i fossati riempiti; che i piú potenti esuli
guelfi sarebbero stati rimessi in città. Ai Pisani però si doveva la
restituzione del castello di Monte-Cuccoli e di ogni altra loro terra
in Val d'Era.[112]
Posto cosí termine ad un'impresa, che sembrava allora la piú grave di
tutte, il popolo procedette con piú ardire ad altre di minore momento.
Furono sottomesse varie terre o castelli, come Poggibonsi, Certaldo,
Gambassi, Cutignano. Ai conti Guidi si tolse la giurisdizione d'un
assai gran numero di terre nel Val d'Arno di sopra. In Mugello furono
riacquistati molti possessi ingiustamente occupati dagli stessi
conti Guidi, dagli Ubaldini e da altri potenti. Fu poi formata una
commissione di tre popolani, per allibrare, cioè fare un censimento dei
beni della Città e del contado. La stessa commissione liberò anche le
terre dell'Ospedale di Sant'Eustachio presso Firenze, che ingiustamente
erano state occupate da molti, e le fece porre sotto la protezione
diretta dei Consoli di Calimala.[113] Merita poi d'essere accennato
un altro fatto, che dimostra con quanta energia procedesse allora in
ogni cosa il popolo di Firenze, il quale, secondo l'espressione del
Villani, «era fiero e in caldo e signoria». Un tale, avendo commesso
un maleficio, fuggí a Prato, e vi fu accolto. La Repubblica subito lo
richiese, e non essendo stato rimandato, condannò il Comune di Prato
a pagare diecimila lire, ed a rendere il malfattore, inviando a tal
fine un solo messo con lettera. I Pratesi non obbedirono, ed allora,
senza indugio, fu intimata la guerra, chiamando sotto le armi fanti e
cavalieri, il che finalmente li costrinse a cedere. «E cosí di fatto
facea le cose, l'acceso popolo di Firenze».[114]
XI
Tutto era dunque tranquillo e sicuro fuori della Città, quando appunto
i maggiori pericoli cominciarono dentro. I Grandi erano decisi a
non volere che avessero esecuzione gli Ordini della giustizia, e
però s'adoperavano in maniera che, quando seguivano offese contro
i popolani, gli offensori venissero condotti dinanzi a giudici del
loro medesimo partito, i quali stendevano il processo a loro favore,
e cosí il Podestà, senza saperlo, era spinto a colpire gl'innocenti.
Nascondevano i malfattori, difendevano i consorti, e quando si poneva
mano all'esecuzione della legge, tentavano di far nascere tumulti.
Contro tutto ciò appunto reagiva ora fieramente il popolo, guidato da
Giano della Bella, il quale soleva ripetere sempre: perisca piuttosto
la Città che la giustizia. Le passioni perciò s'esaltarono in modo,
che già si minacciava di voler trascorrere a gravi eccessi contra i
Grandi. Primi a cader sotto le piú severe pene degli Ordinamenti furono
i Galli. Avendo uno di essi ferito in Francia un mercante fiorentino,
che poi ne morí, le case loro furono disfatte in Firenze.[115] Dopo
questo esempio, facilmente s'andò oltre. Il popolo chiedeva nuove e
sempre piú severe esecuzioni: si temeva perciò, dice il Compagni, «se
l'uomo accusato non fosse punito, che il rettore non avesse difensione
né scusa, il perché niuno accusato rimaneva impunito». I Grandi erano
al colmo del loro furore, ed esclamavano, non senza qualche apparenza
di ragione: «Un caval corre e dà della coda nel viso a un popolano,
o in una calca uno darà di petto senza malizia a un altro, o piú
fanciulli di piccola età vengono a quistione; debbono però costoro, per
sí piccole cose, essere disfatti?»[116]
In questo modo sorse fra di loro il pensiero di cospirare contro
la persona di Giano, capo e istigatore del popolo, e cosí farla
finita una volta per sempre. La cosa non doveva esser di difficile
riuscita, a cagione del carattere impetuoso, aperto, imprudente di
lui. Il suo predominio sul popolo minuto era grandissimo, ma anche
qui v'era un'altra cagione di debolezza. La plebe e le Arti minori
vivevano, come vedemmo, colla piccola industria, col piccolo commercio
nell'interno della Città, e facevano i loro maggiori guadagni coi
nobili, i quali perciò avevano su di esse molta autorità, e fra di
esse trovavano parecchi seguaci. Da un altro lato non mancava sin
d'allora una qualche gelosia tra il popolo minuto ed il popolo grasso,
il quale viveva, invece, principalmente col commercio d'esportazione
e d'importazione,[117] ed era indipendente dai Grandi, che odiava e
voleva abbattere. Non per questo però il popolo grasso poteva veder con
piacere che Giano sollevasse l'ambizione e la potenza della plebe, la
quale era scontenta perché si trovava esclusa dal governo, e cominciava
a desiderare di prendervi parte.
S'aggiunse piú tardi l'elezione di Bonifazio VIII (dicembre 1294), il
quale aveva un'ambizione smodata di temporale dominio, e credeva che,
per la vacanza dell'Impero, il Papato potesse ora assumerne in Italia
ed in Europa i diritti. Voleva perciò specialmente in Firenze, che
era capo di Toscana, e dove già i suoi predecessori avevano nominato
Carlo d'Angiò vicario imperiale, accrescere la propria autorità.
Cominciò quindi a intendersela subito coi Grandi, coi quali era molto
piú facile venire ad accordi, perché, trovandosi essi già indeboliti,
avrebbero ben volentieri ripreso il governo della Città in nome suo,
come i loro antenati ghibellini lo avevano piú volte tenuto in nome
dell'Imperatore. Ma a ciò naturalmente si opponeva il popolo grasso,
il quale, volendo invece mantenere la Repubblica libera e indipendente,
non poteva, sebbene guelfo, intendersi ora col Papa.
I segreti maneggi fra i Grandi e Bonifazio VIII cominciarono subito,
per mezzo degli Spini, ricchi mercanti fiorentini, che, essendo
banchieri della Curia, avevano agenti a Roma. Il primo risultato di ciò
fu l'invito di venire in Toscana, fatto a un tal Giovan di Celona,[118]
che già con alcune centinaia d'uomini armati s'avanzava ora verso
l'Italia, chiamato dal Papa e dai Grandi, i quali ultimi volendo
giovarsene ai loro propri fini, gli avevano fatto molte promesse, a
quanto pare, d'accordo anche con alcuni dei popolani. Ma tutto ciò
andava per le lunghe, e le passioni correvano ora piú rapide dei
maneggi politici, che servivano però a tenerle sempre accese. Si pensò
quindi ad ordire senz'altro indugio una trama, per uccidere addirittura
Giano della Bella. _Percosso il pastore, fiano disperse le pecore_,
dicevano i Grandi.
Se non che, su coloro che desideravano pronta violenza, prevalsero
quelli che consigliarono invece l'astuzia. Nel popolo seguivano allora
molti eccessi, che restavano impuniti per la debolezza dei giudici.
I beccai soprattutto, guidati da un tal Pecora, pessimo e audace, che
pubblicamente minacciava i Signori, trascorrevano ogni giorno di piú. E
però, sapendo l'amore che Giano aveva alla giustizia, i Grandi, nelle
riunioni che avevano spesso con lui e coi popolani, gli dissero: «Non
vedi tu la violenza dei beccai; non vedi l'insolenza dei giudici, che,
minacciando di punire i Rettori, al tempo del sindacato, ottengono
ingiusti favori? Si lasciano sospesi i piati tre o quattro anni, e non
si pronunziano mai le sentenze.[119]» Giano, nella sua lealtà, subito
rispondeva: «Perisca piuttosto la Città, che ciò si sostenga. Facciansi
leggi che siano freno a tanta malizia». E i Grandi correvano allora
malignamente a dire ai giudici ed ai beccai, che esso voleva rovinarli
con nuove leggi.[120] Continuando poi l'astuta trama, consigliavano una
legge contro gli sbanditi, colla speranza di poterla presto applicare
a lui stesso. Pare che egli fosse per cader nella rete, ma ne fu
avvertito in tempo. E allora, senza piú volere ascoltare né amici né
nemici, non consentí che nessuna legge si proponesse, minacciando di
farli uccidere tutti. Cosí si sciolse l'adunanza, senza concludere
altro che irritar sempre piú gli animi.[121]
Ma i Grandi non perciò s'arrestavano. Vedendo che Giano aveva sempre
molti amici, e non era sperabile di vincerlo con quelle astuzie, si
radunarono soli in S. Iacopo Oltrarno, per discutere sul da fare, e
tornarono allora in campo i consigli violenti. Betto Frescobaldi, suo
nemico personale, colui che gli aveva già posto le mani sul viso in S.
Piero Scheraggio, disse: «Usciamo di questa servitú; prendiamo l'arme
e corriamo sulla Piazza; uccidiamo amici e nemici di popolo, quanti noi
ne troviamo, sicché giammai noi né i nostri figliuoli non siamo da loro
soggiogati». Ma di nuovo si opposero i fautori dell'astuzia, e Baldo
della Tosa, con molta calma, disse: «Il consiglio del savio cavaliere
è buono, se non fosse di troppo rischio, perché se il nostro pensiero
venisse manco, noi saremmo tutti morti. Vinciamgli prima con ingegno,
e scomuniamgli con parole pietose.... E cosí scomunati, cacciamgli per
modo che piú non si rilevino».[122]
Se non che a un tratto, l'occasione opportuna alla violenza si presentò
da se stessa. Corso Donati, uno dei piú potenti e prepotenti nella
Città, spinse alcuni suoi uomini a ferire messer Simone Galastroni, e
ne seguí una zuffa, nella quale vi furono un morto e due feriti. Le
parti presentarono querela; ma quando si fu dinanzi ai giudici che
stendevano il processo, uno di essi, dominato dal solito spirito di
parte, fece sí che il notaio scrivesse a rovescio le deposizioni dei
testimoni. E venuta la cosa in questi termini dinanzi al Podestà Gian
di Lucino, egli assolvette il Donati e condannò il Galastroni. Il
popolo allora, che s'era trovato presente alla zuffa e sapeva come era
andata la cosa, levatosi a tumulto, gridava per le strade: Muoia il
Podestà; al fuoco, al fuoco! E corse subito al Palazzo con la stipa in
mano, per bruciarne la porta, sperando d'avere a guida e sostegno Giano
della Bella, il quale invece prese le parti dei magistrati, che voleva
sempre rispettati. La porta del Palazzo del Podestà fu nonostante
arsa, i suoi cavalli e gli arnesi rubati, i suoi uomini presi, gli
atti stracciati; e molti che sapevano trovarsi presso di lui carte e
processi a loro carico, riuscirono a distruggerli. Egli, che aveva seco
la moglie, fuggí con essa nelle case vicine, dove furono ricoverati.
Corso Donati, che era allora nel Palazzo, si salvò fuggendo su per i
tetti.
Il giorno seguente furono radunati i Consigli, e per onore della
Repubblica si deliberò di restituire al Podestà ogni cosa indebitamente
a lui tolta, pagandolo e lasciandolo partire. Cosí fu subito rimesso
l'ordine; ma gli animi erano sempre assai eccitati, ed i Grandi
s'avvidero che il momento della vendetta contro Giano era finalmente
arrivato. Infatti alcuni del popolo gli erano avversi, per le mille
calunnie sparse ad arte contro di lui, fra cui quella d'aver egli
promosso leggi a danno dei giudici e dei beccai; altri erano sdegnati,
per aver egli preso le parti del Podestà; ed altri finalmente lo
accusavano d'essere stato cagione del tumulto. In tanta incertezza
e confusione di animi, i suoi nemici riuscirono a far eleggere prima
del tempo una Signoria a lui avversa, che subito lo fece richiedere
come autore dei disordini. Tutta la Città si trovò allora sollevata.
Alcuni lo volevano condannare; ma il popolo minuto correva invece a
difenderlo. Allora egli giudicò bene allontanarsi, ed il 5 marzo 1295
se ne usci di Firenze, per evitare una guerra civile, sperando che la
sua partenza aprirebbe gli occhi ai piú savi, e che questi lo avrebbero
perciò richiamato. I suoi calcoli però andarono falliti, avendo egli
molti piú nemici che non credeva. E cosí fu condannato in contumacia,
in nome di quegli stessi Ordini della giustizia, che aveva promossi, e
dei quali era tenuto autore. Il Papa allora mandò subito a rallegrarsi
coi Fiorentini, e Giano capi che la sua stella era ormai tramontata.
Senza perciò esitare, come portava la sua indole sdegnosa e pronta,
andossene in Francia, dove aveva alcuni interessi nella casa dei
Pazzi, e quivi morí esule. Le sue case vennero disfatte, i suoi amici e
parenti furono condannati, ma gli Ordinamenti della Giustizia restarono
fermi per lungo tempo ancora.[123] Il Villani, a questo proposito, nota
come chiunque in Firenze «s'è fatto caporale di popolo o d'università,
è stato sempre abbandonato». E aggiunge che «di questa novitade ebbe
grande turbazione e mutazione il popolo e la cittade di Firenze, e
d'allora innanzi gli artefici e' popolani minuti poco potere ebbono in
Comune; ma rimase al governo dei popolani grassi e possenti».[124]
XII
Queste ultime parole d'un cronista e di un osservatore assai accorto ci
aprono la via a comprendere anche meglio il carattere generale della
rivoluzione cui abbiamo assistito, la quale fu conseguenza necessaria
delle molte altre che l'avevano preceduta, e che perciò dallo studio
di essa ricevono nuova luce. Quando i Fiorentini riuscirono a disfare
nel contado i castelli dei nobili feudali e ghibellini, obbligandoli a
venire in Città, la Repubblica si trovò, come abbiam visto, divisa in
due partiti, che fieramente si lacerarono fra loro: nobili ghibellini
da un lato, popolani guelfi dall'altro. Quando gli Svevi da Napoli e
Palermo sollevarono in tutta Italia il partito ghibellino, quei nobili
primeggiarono in Toscana, e coll'aiuto di Federico e di Manfredi
dominarono ancora in Firenze, opprimendo e cacciando i Guelfi. Ma
quando caddero gli Svevi e vennero gli Angioini, allora l'Impero
ne fu indebolito, e la politica italiana mutò di nuovo: i Guelfi si
rialzarono in Firenze, e la democrazia, che da un pezzo costituiva la
vera forza della Repubblica, fece le sue vendette contro i Ghibellini,
che parvero quasi scomparsi. Se non che, in quel momento appunto i
Guelfi si trovarono divisi in Grandi da una parte, popolani dall'altra,
e ne seguí una nuova e non meno aspra lotta, nella quale si trattava di
fare scomparire del tutto i magnati. Questi perciò si videro costretti
a chieder d'essere ascritti alle Arti, ad affettare modi popolari, a
mutare perfino i loro antichi nomi di famiglia, se non volevano restare
esclusi dal governo. Gli Ordinamenti di Giustizia furono lo statuto
che, dopo una lunga serie di leggi e di rivoluzioni, assicurò per
sempre il trionfo della democrazia, verso cui da lungo tempo, anzi fin
dalla sua origine, mirava la repubblica fiorentina.
Se non che in essa v'era il popolo, ma v'era anche la plebe, e s'eran
trovati fra di loro uniti finché si trattò di combattere insieme i
Grandi; ma si divisero appena che ebbero ottenuto il comune trionfo.
Cosí a poco a poco s'andò formando il partito dei popolani grassi
o delle Arti maggiori. Queste dapprima eran dodici, e pareva che
andassero d'accordo con le nove minori, le quali piú tardi divennero
quattordici e si andarono separando sempre piú dalle altre sette,
che furon veramente le maggiori, con le quali si posero in lotta; e
fu costituito cosí il popolo grasso. La formazione ed il trionfo di
un tal partito, che per lungo tempo governò la Repubblica, cominciò
appunto, come osserva il Villani, subito dopo la caduta di Giano della
Bella, vinto dalla unione temporanea dei Grandi con i popolani piú
potenti. Questi si separarono allora cosí dai Grandi come dai popolani
minori, vincendo gli uni e gli altri, formando una delle democrazie piú
attive, accorte ed intelligenti che si conoscano nella storia. Essa fu
costituita dalla parte piú vigorosa e ricca del popolo, che perciò si
chiamò grasso, ed a poco a poco divenne padrona della Città; e tutto
ciò fu una conseguenza inevitabile delle passate rivoluzioni, ma venne
ora affrettato dagli Ordinamenti. Essi erano stati promossi da Giano
coll'aiuto del popolo contro i Grandi. Di questi egli fu vittima,
quando riuscirono ad ingannare i popolani, ai quali per un momento
sembrarono unirsi. E certo fu contro ogni sua voglia, se si trovò
cosí a favorire la formazione d'un partito che, sorgendo sulle rovine
dei Grandi e della plebe, finí coll'escluderli ambedue del tutto dal
governo della Città.
Questo partito, in ogni modo, fece per lungo tempo salire a grandissima
altezza la potenza della Repubblica, e ne diresse per piú d'un secolo
la politica. Il momento in cui riuscí a formarsi, è quello stesso in
cui Firenze divenne il centro della cultura italiana, e quindi anche
della cultura in Europa. Né è da meravigliarsi punto d'un cosí grande
trionfo intellettuale, politico e morale della democrazia commerciale
in Firenze. L'aristocrazia, al tempo degli Svevi, era stata di certo la
parte piú culta e civile della nazione italiana; le grandi questioni
politiche, le grandi lotte fra il Papato e l'Impero, nelle quali
tutta l'Europa prese vivissima parte, furono da essa sostenute. La
reggia di Federico II era stata il centro principale di tali lotte, il
punto allora piú luminoso di luce intellettuale nel mondo. La lingua
fu cortigiana; la Corte, scettica, ed i primi poeti furono principi
o baroni. Lo stesso imperatore Federico, il suo figlio Enzo, il suo
segretario Pier della Vigna fecero udire i primi accenti della musa
italiana. Era un ordine privilegiato e ristretto, in cui la letteratura
e la scienza serbarono sempre il carattere della cavalleria e della
scolastica. Al pari dei Provenzali e dei Francesi, che imitarono, essi
cantavano in versi sempre artificiosi una donna immaginaria, un amore
fantastico e non sentito. Non si riuscí mai ad abbandonare le forme
medievali e convenzionali. In quello stesso tempo, invece, i mercanti,
i popolani delle nostre repubbliche, massime di Firenze, correvano il
mondo, fondando banche, case di commercio in Oriente ed in Occidente;
studiando il diritto; dimostrando sempre e per tutto una singolare
attitudine a far leggi, a creare istituzioni nuove, a regolare grandi
interessi. E cosí acquistarono quella conoscenza pratica degli uomini
e del mondo, quel senso del vero e del reale, che era appunto ciò che
sostanzialmente mancava alle letterature preesistenti, ciò che era
necessario per dar finalmente origine alla prima fra le letterature
moderne.
Questi mercanti, educati solo al commercio ed alla piccola politica
municipale, non potevano di certo avere le idee, né lo spirito
abbastanza elevato e largo, l'intelletto abbastanza culto ed
ingentilito, per risolvere essi soli il difficile problema. Ed allora
appunto, nella piú operosa ed intelligente delle nostre repubbliche,
seguiva quella serie di grandi e radicali mutamenti, che abbiamo
esposti, i quali, attraverso lotte sanguinose, dopo una nuova
ricomposizione degli ordini sociali, la posero a un tratto in una
condizione fortunata davvero. In conseguenza delle guerre già fatte,
Firenze aveva adesso aperto tutte quante le vie al suo commercio, che
prese perciò un rapido, maraviglioso incremento; e poté cosí acquistare
una grande, né piú contestata preponderanza in tutta Toscana, di cui
era stato il centro e divenne il capo. L'antagonismo sorto tra il
Papa e gli Angioini, le mutate condizioni dell'Impero le permisero
di destreggiarsi abilmente fra di essi, assumendo per la prima volta
una vera, una grande importanza politica e storica in Italia. Cosí si
estesero in un medesimo tempo il giro dei suoi affari, e la cerchia
delle sue idee. I due ordini di cittadini piú intelligenti e piú
avversi, i mercanti cioè divenuti potenti, e i nobili costretti ad
accomunarsi con essi, furono nella loro aspra lotta trasformati, fusi
finalmente in un ordine solo, lasciando da una parte la plebe piú
rozza, e dall'altra quei Grandi, che aspiravano a signoria assoluta,
o restavano sempre troppo tenaci fautori delle consuetudini feudali, e
dell'autorità imperiale, ciechi avversari delle istituzioni comunali,
che pure erano destinate inevitabilmente a trionfare. C'è egli da
maravigliarsi, se si vide allora appunto sorgere il fiore piú bello
delle lettere e delle arti, e sotto il benefico soffio della nuova
libertà, della cresciuta uguaglianza, aprire le sue foglie, diffondere
i suoi effluvî nel mondo? Basta leggere le storie, basta svolgere
le leggi della Repubblica, per vedere come un nuovo spirito animi il
popolo, e quasi un nuovo sole sorga sull'orizzonte, in questi ultimi
anni del secolo XIV.
Ogni paragrafo dei cronisti ci annunzia nuove opere pubbliche di grande
importanza: piazze, canali, ponti, mura della Città. E insieme con
essi si vedono sorgere i piú immortali monumenti dell'arte moderna.
In questi anni Arnolfo di Cambio lavorò al Battistero, cominciò la
Chiesa di Santa Croce, e, secondo che scrivono, ebbe dalla Signoria,
con solenni parole, l'ordine di rinnovare affatto il vecchio duomo,
costruendone uno nuovo, «innalzandolo con la maggiore magnificenza
possibile alla mente dell'uomo, facendolo degno d'un cuore divenuto
grandissimo, per la unione di piú animi in uno solo».[125] Certo è che
allora egli pose la prima pietra di questa, che non pochi giudicano la
piú bella chiesa del mondo. E nello stesso tempo si conduceva innanzi
un altro grandissimo numero di monumenti e di opere pubbliche: S.
Spirito, Orsammichele, S. M. Novella. Nel 1299 lo stesso Arnolfo pose
mano anche al Palazzo dei Signori, un altro dei piú grandi monumenti
dell'arte moderna, nel quale sembrano impressi tutto il carattere
repubblicano, tutto il giovanile vigore, che animava il popolo
fiorentino in quei giorni. Nel medesimo anno si ripigliò la costruzione
delle nuove mura, abbandonata nell'85. E mentre che per tutto sorgevano
chiese, palazzi pubblici e privati, la mano di Giotto veniva con
profusa ricchezza a stendere sulle loro mura le sue immortali e solenni
composizioni; la scultura, emulando la pittura, ornava i templi
colle sue creazioni immortali, ed iniziava quella scuola toscana,
che doveva poi arrivare a Donatello, al Ghiberti, ai Della Robbia,
a Michelangiolo. E quali sono i nomi che piú di frequente troviamo
nella storia di questi anni, in mezzo alle lotte che promossero o che
seguirono gli Ordinamenti di Giustizia? Ad ogni piè sospinto, fra i
Priori, fra i Gonfalonieri e gli ambasciatori, in mezzo alle tumultuose
discussioni dei Consigli, incontriamo Dante Alighieri, Brunetto Latini,
Giovanni Villani, Dino Compagni, Guido Cavalcanti, i creatori della
poesia e della prosa italiana. La _Divina Commedia_ è piena d'allusioni
continue a questi eventi, tra i quali è nata, e nei quali si direbbe
che vive un solo e medesimo spirito, perché, sotto mille forme diverse,
apparisce sempre uguale a se stesso. Gli Ordinamenti di Giustizia
adunque non sono l'opera d'un uomo solo, quasi capriccio improvviso
di Giano della Bella; ma sono il risultato di molte rivoluzioni, uno
Statuto che ci dimostra e ci spiega quale era la forma definitiva che
prese, quale il carattere che ebbe la repubblica fiorentina, carattere
che, in una forma assai meno splendida, ove piú ove meno, ebbero anche
gli altri Comuni italiani, dei quali essa restò sempre il tipo piú
originale o luminoso.
NOTA
Dobbiamo qui accennare ad una questione recentemente sollevata a
proposito degli Ordinamenti di Giustizia. Il Salvioli ed il prof.
Pertile, ricordando alcuni Statuti bolognesi del 1271 contro i
Grandi, facevano supporre che da essi fossero stati imitati gli
Ordinamenti fiorentini del 1293. Questi Statuti del 1271, non
essendo però stati mai ritrovati, l'ipotesi fece poco cammino.
Il prof. Gaudenzi, pubblicando nel 1888 (Bologna, Tipografia
fratelli Merlani) gli _Ordinamenta sacrata et sacratissima_
di Bologna del 1282 e 84, notò la grande somiglianza che essi
avevano cogli Ordinamenti di Giustizia del 1293, e credette non
potervi essere piú dubbio, che questi fossero imitati da quelli.
Anzi andò piú oltre, affermando addirittura «che in genere i
rivolgimenti e gli ordini di Firenze non furono che l'imitazione
di quelli di Bologna». (Prefazione, pag. v).
Che questa ultima affermazione vada assai oltre i limiti
del giusto, fu già notato dal Dott. Hartwig nel suo ultimo e
pregevole lavoro sulla storia fiorentina (_Ein menschenalter
florentinische Geschichte_ — 1250-1293 — (Freiburg, 1889-91),
estratto dai volumi 1, 2 e 5 della _Deutsche Zeitschrift für
Geschichtwissenschaft_). Ed invero le leggi e le istituzioni
di Firenze scaturiscono assai direttamente dalla storia della
società e delle rivoluzioni fiorentine, che sono molto diverse da
quelle di Bologna.
Quanto all'altra questione, se cioè gli Ordinamenti fiorentini
del 1293, derivino veramente da quelli bolognesi del 1282,
io ne dubito assai, e credo in ogni modo che a risolverla
definitivamente siano necessarie ancora nuove ricerche speciali
negli Archivi di Firenze, le quali diano compimento a quelle
già fatte dal prof. Gaudenzi in Bologna. Mi limito intanto ad
osservare: 1º Che la lotta del popolo contro i Magnati, e le
leggi severe, spesso crudeli, contro di essi, non sono un fatto
proprio esclusivamente di Firenze, ma un fatto invece assai
generale nella storia dei nostri comuni. Ciò non esclude le molte
diversità di queste lotte e di queste leggi nei vari Comuni,
non ostante le non poche somiglianze. E quindi per dimostrare
se e fino a qual punto gli Ordinamenti di Bologna siano stati
il modello di quelli di Firenze, non basta paragonare gli uni
cogli altri, e notare le rispettive loro date. Risulta certamente
provato da quanto noi abbiam detto qui sopra, e fu poi nuovamente
confermato da tutte le ricerche posteriori dell'Hartwig, del
Del Lungo, del Perrens, che gli Ordinamenti fiorentini sono
la sintesi di altre leggi molto piú antiche contro i Grandi,
leggi che qualche volta letteralmente riproducono. Essi stessi
ne citano una del 1286, piú volte ricordata dagli storici, e
noi vedemmo che le Consulte del 1282 ricordano già un'altra
legge piú antica contro i Grandi. Queste leggi anteriori sono
le fonti vere degli Ordinamenti fiorentini, i quali però non
solo abbattono i Grandi, come fanno anche gli Ordinamenti di
Bologna; ma danno il governo in mano alle Arti maggiori, il che
a Firenze era già cominciato nel 1250. In questo doppio fatto
si ritrova il loro vero e proprio carattere. Bisogna continuare
a ricercar queste leggi negli Archivi fiorentini e paragonarle
con quelle di Bologna, prima di potere affermare con sicurezza
che gli Ordinamenti di Giustizia, cosí connessi con tutta la
storia fiorentina, siano copiati da quelli di Bologna. Il prof.
Gaudenzi è stato con la sua pubblicazione assai benemerito degli
studi storici. Ma ripeto che, a mio avviso, per risolvere davvero
la questione, occorrono nuove indagini in Firenze. A questo
lavoro attende ora il sig. Salvemini, ed io gli auguro che possa
arrivare a qualche nuovo ed utile resultato. Il problema è tale
che merita una soluzione definitiva.
DOCUMENTO[126]
(V. pag. 83)
In nomine domini amen. Liber defensionum et excusationum Magnatum
Civitatis et comitatus Florentie, qui se excusare volunt a
satisdationibus Magnatum non prestandis, receptarum per me Bax.
de Amgnetello notarium nobilis Militis domini Amtonii de Fuxiraga
de Laude, potestatis Florentie.
In anno currente Millesimo ducentesimo ottuagesimo septimo.
Ad defensionem
Absoluti { Dardoccii quondam domini Uguicionis } de Sachettis
{ Manni fratris sui } producta fuit
intentio singnata per Credo (sic), et ad ipsam
probandam producti fuerunt infradicti testes.
Baldus Brode populi sancti Stephani de Abatia, iuratus die
suprascripta de veritate dicenda. et lecta sibi intentione per
me Bax., dixit quod bene vidit dictum Dardocium et Mannum eius
fratrem facere artem cambii in Civitate Florentie, iam sunt XX
anni, et ab eo tempore citra, et credit eos fecisse. Set propter
guerram et brigam quam nunc habent, predicti fratres Dardocci
non tenent tabulam in mercato, set stat in domo sua, et ibi facet
(_sic_) artem canbii. Interrogatus si ipsi palam tenent banchum
et tapetum ante dischum domus sue sicut faciunt alii campsores,
respondit non, quia est consuetudo prestatorum et non campsorum
tenere tapetum. Interrogatus, dixit quod predictus senper cotidie
exercuit.
Lapus Benvenuti qui vocatur Borrectus populi sancti Petri Maioris
iuratus die suprascripta (?) ut supra, lecta sibi intentione per
Be., dixit quod ipse testis est consocius predictorom. Dardoccii
et fratris in arte canbii; et vidit dictum Dardoccium et fratrem
dictam artem in civitate
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